Bonus Teatri e Bonus Moda. Due provvedimenti con le istruzioni per farne richiesta

L’Agenzia delle entrate ha appena pubblicato i provvedimenti con le istruzioni per fruire dei cosiddetti bonus teatro e bonus moda.
3 anni fa
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Pronte le istruzioni per fruire dei bonus introdotti dal Dl Sostegni e dal Dl Rilancio a favore di due settori particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria del coronavirus e delle relative politiche di contenimento adottate dal nostro paese. Stiamo parlando dei cosiddetti bonus teatro e bonus moda. Con due distinti provvedimenti del 11 ottobre 2021, l’Agenzia delle entrate ha definito le modalità e i termini di presentazione delle comunicazioni da inviare per usufruire delle agevolazioni. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Bonus Teatri, si parte dal 14 ottobre

Il bonus teatri consiste in un credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività teatrali e spettacoli dal vivo che nel 2020 hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019.

Il credito d’imposta spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività.

Con il provvedimento del 11 ottobre 2021, l’Agenzia delle entrate ha definito ha reso disponibile il modello di Comunicazione, con le relative istruzioni, da presentare per poter beneficiare del credito d’imposta.

La comunicazione delle spese ammissibili potrà essere effettuata dal 14 ottobre 2021 al 15 novembre 2021, e dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, anche avvalendosi di un intermediario abilitato.

Bonus moda, cos’è e a chi spetta

Il bonus moda consiste in un contributo a favore degli esercenti dei settori tessile, della moda e degli accessori che hanno registrato rimanenze finali di magazzino superiori rispetto ai periodi pre-pandemia. Possono fruire del bonus solamente le imprese che svolgono almeno una delle attività riportate nell’elenco dei codici ATECO ammessi.

L’entità del credito d’imposta è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Con successivo provvedimento, spiega l’Agenzia delle entrate, saranno resi noti i termini per l’invio della comunicazione.

Per maggiori informazioni si rimanda al relativo provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

 

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