Registratore di cassa difettoso e corrispettivi telematici: quali sanzioni si pagano?

Per gli errori del tecnico che installa il registratore telematico, potrebbe risponderne il contribuente
3 anni fa
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Registratore di cassa

L’omessa o incompleta memorizzazione e trasmissione al Fisco dei dati relativi ai corrispettivi telematici giornalieri è sanzionabile anche se la violazione dipende da un errore del tecnico nell’installazione del registratore di cassa. Soprattutto se il mal funzionamento è stato rilevato dal contribuente con estremo ritardo a causa della mancata verifica dell’apparecchio.

In sintesi, questa è l’indicazione data dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 737 del 19 ottobre 2021.

La risposta n° 737 del 19 ottobre

La risposta n° 737/2021 del 19 ottobre, prende spunto da apposita istanza di interpello inviata da un contribuente in regime forfettario in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Anche i contribuenti in regime forfettario sono tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Nello specifico, in fase di installazione del registratore telematico, il tecnico incarico ha commesso un errore. In particolare, anziché abbinare al dispositivo la partita iva del contribuente istante ha assegnato la partita iva riconducibile ad altro soggetto esercente.

L’istante non si accorse subito dell’errore. Se n’è accorto solo preparando la documentazione per la dichiarazione dei redditi: controllando i dati dei corrispettivi presenti sulla propria pagina di Fatture e Corrispettivi non ne trovò traccia.

Da qui, rilevato l’errore, ha chiesto all’Agenzia delle entrate quali sono le sanzioni da pagare per regolarizzare la propria posizione. Secondo l’istante l’errore, a lei non riconducibile, non comporterebbe il versamento di sanzioni alcune.

Registratore di cassa difettoso e corrispettivi telematici: il parere dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate non è dello stesso parere dell’istante.

Infatti, a fine installazione, il sistema dell’Agenzia delle entrate genera un QR code che viene messo a disposizione dell’esercente attraverso il sito internet dell’Agenzia delle entrate. Il QR CODE va apposto in apposito alloggiamento del Registratore Telematico. Grazie al QR code, è possibile verificare anche dati dell’esercente.

Dunque, quest’ultimo avrebbe potuto accorgersi immediatamente dell’errore commesso dal tecnico.

Detto ciò, l’Agenzia delle entrate ritiene che il comportamento dell’esercente sia sanzionabile. Infatti, dovrà versare la sanzione per la mancata/errata memorizzazione (e trasmissione) dei dati, pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro per ciascuna operazione. Con possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

In assenza di ravvedimento, gli stessi Uffici, accertata, nel caso, anche la buona fede della contribuente, potranno comunque valutare la presenza dei presupposti per l’applicazione degli istituti che consentono di escludere o graduare il carico sanzionatorio in funzione dell’effettiva gravità della condotta (articoli 6, comma 1, 7, comma 4, e 12 del d.lgs n. 472 del 1997).

In sede di dichiarazione dei redditi, l’esercente dovrà tenere conto di tutti i corrispettivi inviati e non inviati al Fisco.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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