Omessa dichiarazione redditi 2020: ancora un mese per sanzione soft

Se il contribuente ha omesso l’invio della Dichiarazione redditi 2020 e la invia ora entro il 30 novembre 2021 subirà una sanzione molto più leggera
3 anni fa
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Omessa dichiarazione redditi 2020: ancora un mese per sanzione soft

C’è ancora poco più di un mese di tempo (fino al 30 novembre 2021), per l’invio della Dichiarazione redditi 2020 (anno d’imposta 2019) omessa lo scorso anno, così da avere una sanzione amministrativa “dimezzata” rispetto a quella piena prevista per una tale violazione.

Dichiarazione redditi 2020: la scadenza ordinaria e la tardività

Il termine ultimo per la presentazione del Modello Redditi/2020, lo scorso anno, ricordiamo, era fissato al 30 novembre 2020 che però fu poi prorogato al 10 dicembre 2020.

Per coloro che avessero saltato la scadenza del 10 dicembre 2020, prima che si configurasse la violazione di “omessa dichiarazione” c’era possibilità di provvedere all’invio entro i 90 giorni successivi, ossia entro il 10 marzo 2021, configurandosi in questo caso la c.

d. “dichiarazione tardiva”.

In tale ipotesi bisognava versare anche una sanzione di 25 euro (1/10 di 250 euro) per regolarizzare la “tardività” cui occorreva poi l’eventuale versamento dell’imposta che ne scaturisse (imposta che è, comunque, ravvedibile) se non versata alle scadenze ordinarie.

L’omessa dichiarazione dei redditi

Trascorsi i 90 giorni senza che il contribuente avesse, comunque, inviato la dichiarazione redditi 2020, si è venuta a configurarsi “omessa” dichiarazione con conseguente applicazione delle sanzioni piene previste all’art. 1 dal comma 1 D. Lgs. n. 471/1997, ai sensi del quale:

  1. si applica la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Laddove non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000;
  2. se, tuttavia, la dichiarazione omessa si presenta entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, la sanzione amministrativa è dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500.

Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

Perché inviare ora l’omessa Dichiarazione dei redditi 2020?

Dunque, premesso che una volta configuratasi omissione dichiarativa la sanzione di cui sopra non è ravvedibile (si dovrà attendere solo che questa sia irrogata dall’Agenzia delle Entrate), sulla base di quanto previsto dal punto 2) di cui al paragrafo precedente ne consegue che:

al contribuente che non ha inviato il Modello Redditi/2020 entro il 10 dicembre 2020 e non lo ha fatto nemmeno entro il 10 marzo 2021, converrà, in ogni caso, inviarlo adesso entro il prossimo 30 novembre 2021  (termine ordinario di invio della Dichiarazione redditi 2021) cosicché l’Amministrazione finanziaria gli contesterà una sanzione dimezzata (dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200.

Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500) rispetto a quella che gli verrebbe irrogata inviando il modello oltre la predetta data (dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000)

Ad ogni modo, in caso di omissione della dichiarazione resta ferma la possibilità di ravvedere l’eventuale imposta non versata che ne scaturisce.

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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