L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 771 del 10 novembre 2021, ha fornito utili chiarimenti in merito alla validità del cosiddetto bonus ZES nel caso in cui il soggetto sia già da tempo insediato all’interno del territorio. Vediamo meglio di cosa si tratta.
Quesito del contribuente
L’Istante è una società che svolge la propria attività all’interno di un fabbricato che insiste in un’area compresa nella zona economica speciale (ZES).
L’istante intende acquistare un nuovo capannone industriale, limitrofo a quello già in uso, dove, dopo la ristrutturazione dello stesso, avviare, una nuova attività.
Tanto premesso, la società chiede all’agenzia delle entrate se la stessa possa beneficiare del cosiddetto bonus ZES, nonostante sia già insediata da tempo nella stessa area.
Bonus ZES, cos’è e a chi spetta
Il Decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91 ha previsto e disciplinato la possibilità di istituzione delle Zone Economiche Speciali (ZES) all’interno delle quali le imprese già operative o di nuovo insediamento possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative.
Il comma 173 dell’articolo 1, legge n. 178 del 2020, dispone che “per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali, l’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento della propria attività è ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi”. Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, le imprese beneficiarie devono:
- mantenere la loro attività nelle ZES per almeno dieci anni;
- conservare i posti di lavoro creati per almeno dieci anni.
L’agevolazione valida anche se il soggetto iva è già operante nel territorio
L’Agenzia delle entrate risponde al quesito del contribuente con esito positivo.
Alla luce del dato letterale e della ratio della norma, finalizzata ad incentivare l’avvio di nuove iniziative economiche, l’Agenzia delle entrate afferma che il bonus ZES spetta anche alle imprese già operanti nei territori interessati, purché procedano ad avviare una nuova attività in precedenza non esercitata, da cui discenda la creazione di nuovi posti di lavoro, nel rispetto degli ulteriori requisiti e condizioni richieste dalla relativa disciplina.
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