Il DDL di bilancio 2022 è approdato in Senato con diversi cambiamenti rispetto al testo licenziato dal Governo. Ora inizierà la discussione del contenuto e si potranno presentare i vari emendamenti. Ciò che non è cambiato rispetto al testo iniziale sono le disposizioni riguardanti la proroga del superbonus. Al momento, quelli che presentano il maggior malcontento sono i proprietari di edifici e villette unifamiliari. Soggetti che potranno beneficiare del superbonus solo per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022. Potranno essere agevolate anche le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, solo al ricorrere di precise condizioni.
La situazione potrebbe cambiare fino all’approvazione del testo finale della Legge di bilancio.
La proroga del superbonus 110: la situazione attuale
Al di là delle previsioni della DDL di bilancio 2022, l’operatività del superbonus è differenziata a seconda dell’immobile oggetto di lavori. Grazie al D.L. 59/2021″Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, il superbonus 110 spetta:
- per gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali, anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
- per quelli effettuati sulle parti comuni degli edifici composti da due a quattro unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà, la proroga al 31 dicembre 2022 si applica a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo;
- ai lavori effettuati sugli edifici unifamiliari fino al 30 giugno 2022.
I termini appena citati, sono già coperti già da apposite risorse assegnate nell’ambito del c.d Piano nazionale riprese e resilienza (PNRR). Si veda il decreto 6 agosto 2021.
Cosa prevede il DDL di bilancio 2022? Spese entro il 30 giugno per chi?
In base all’attuale testo del DDL di bilancio 2022, il superbonus è prorogato sulla base delle seguenti previsioni:
- per gli interventi effettuati dalle persone fisiche (comma 9, lettera b), art.119 del del D.L. 34/2020), per i quali, alla data del 30 settembre 2021, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo, il superbonus 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
- per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore ISEE non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Dunque, per edifici e villette unifamiliari sono agevolate le spese (non i lavori) sostenute fino al 30 giugno 2022.
Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche (per quest’ultime con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unita’ immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprieta’ da piu’ persone fisiche), la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025: nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.
Fermo restando le ulteriori disposizioni previste per gli IACP e le cooperative.