Commercio elettronico indiretto, valido anche per i beni venduti da un incaricato alle vendite

Nel commercio elettronico indiretto, la transazione avviene in via telematica ma il cliente riceve la merce a domicilio secondo i canali tradizionali.
3 anni fa
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L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 793 del 25 novembre 2021, ha fornito utili chiarimenti in merito a operazioni di cessioni di beni tramite incaricati alla vendita. Il contribuente intende sapere se applicare la normativa fiscale relativa al “commercio elettronico indiretto”. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito del contribuente

L’istante è una società che ha per oggetto sociale «la produzione, la distribuzione e la vendita in ogni forma, incluse la vendita per corrispondenza e la vendita a domicilio» di una serie di prodotti (cosmetici, alimentari, ecc.).

I prodotti sono venduti o direttamente ai consumatori finali o ai soggetti incaricati alla vendita per uso personale o ai “clienti privilegiati”, quelli cioè che aderiscono a specifici programmi e accedono a promozioni e sconti.

L’istante chiede all’Agenzia delle entrate se le transazioni di questo tipo (tramite incaricato) possano essere qualificate come “commercio elettronico indiretto”. In questo caso, “la transazione commerciale avviene in via telematica ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio secondo i canali tradizionali”.

Commercio elettronico indiretto anche tramite incaricato

L’Agenzia delle entrate risponde al quesito del contribuente con esito positivo.

L’operazione di vendita che l’istante intende realizzare è configurabile come “commercio elettronico indiretto”, in quanto le fasi di ordinazione, pagamento dei beni da acquistare e, quindi, stipula del contratto di vendita, sono interamente gestite telematicamente, mentre la relativa consegna fisica dei beni avviene mediante modalità tradizionali.

Tale tipologia di vendita, anche se effettuata tramite incaricato, non può che considerarsi commercio elettronico indiretto e, conseguentemente, l’istante non è tenuta a documentare i relativi corrispettivi né tramite fattura (fatta salva un’eventuale richiesta del cessionario in tal senso), né ex articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015.

 

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