Cessione del credito con vecchie regole: i requisiti per i bonus casa

Se rispettate determinate condizioni, l’opzione di cessione credito e sconto in fattura, per bonus casa diversi dal 110%, può seguire le vecchie regole
3 anni fa
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Il decreto contro le frodi nel campo delle agevolazioni fiscali (decreto – legge n. 157 del 2021) ha cambiato le carte in tavola per l’opzione di cessione del credito o sconto in fattura a fronte di bonus casa diversi dal 110%.

Le novità entrano in vigore dal 12 novembre 2021, con effetto retroattivo, ossia anche per lavori già in corso prima di tale data. In alcuni casi, tuttavia, l’opzione può avvenire anche secondo le vecchie regole.

Andiamo con ordine.

Prima del decreto contro le frodi

Oltre che per il bonus 110%, il legislatore ha previsto la possibilità di optare, in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o cessione del credito, anche per gli altri bonus casa.

Ci riferiamo, ad esempio, al bonus ristrutturazione, all’ecobonus ordinario, al bonus facciate, ecc.

Tale possibilità è certamente ammessa per le spese 2020 e 2021. La legge di bilancio 2022, tuttavia, confermerà il tutto anche per le spese degli anni a seguire.

A differenza di quanto previsto per il bonus 110%, tuttavia, non era previsto obbligo, in caso di opzione per sconto o cessione, di acquisire visto di conformità ed asseverazione congruità prezzi.

Ricordiamo che l’opzione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa.

Le novità: quando la cessione del credito segue le vecchie regole

Con l’intento di contrastare le frodi nel campo delle agevolazioni fiscali, è stato emanato il decreto-legge n. 157 del 2021, il quale, ha esteso anche per i bonus casa diversi dal 110%, l’obbligo di acquisire il visto di conformità e l’asseverazione congruità prezzi, laddove si opti per sconto o cessione del credito.

Come anticipato, il provvedimento è entrato in vigore dal 12 novembre 2021 e con effetto retroattivo. A questo proposito, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che l’opzione di cessione o sconto (per bonus casa diversi dal 110%) può avvenire secondo le vecchie regole, quindi, senza obbligo di acquisire visto di conformità ed asseverazione laddove (congiuntamente):

  • si tratti di fatture aventi data antecedente il 12 novembre 2021
  • già pagate prima di tale data
  • con comunicazione dell’opzione ancora da farsi o con comunicazione già fatta (con ricevuta di accoglimento).

Ulteriore condizione è che risulti effettivamente eseguita, con data antecedente il 12 novembre 2021

  • l’opzione di cessione del credito (deve risultare, quindi, già stipulato il contratto di cessione con data anteriore al 12 novembre)
  • dello sconto in fattura (mediante la relativa annotazione nella fattura stessa).

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Alessandra De Angelis

In InvestireOggi.it sin dal 2010, svolge il ruolo di Caporedattrice e titolista, e si occupa della programmazione e selezione degli argomenti per lo staff di redazione.
Classe 1982, dopo una laurea in giurisprudenza lavora all’estero per poi tornare in Italia. Cultrice dell'arte della scrittura nelle sue diverse declinazioni, per alcuni anni si è anche occupata di Content Seo per alcune aziende del milanese.

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