Definizione agevolata avvisi bonari, nuove istruzioni operative

Prorogati anche i termini di presentazione dell’autodichiarazione per l’accesso alla definizione agevolata avvisi bonari
3 anni fa
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Avvisi bonari
Foto © Pixabay

Arrivano le istruzioni operative per l’accesso alla definizione agevolata avvisi bonari, per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA (ad esempio i forfettari).

Ricordiamo che gli avvisi bonari sono delle comunicazioni di irregolarità emessa dall’Agenzia delle Entrate, verso il contribuente, in seguito al controllo automatico che evidenzia la correttezza della dichiarazione fiscale o l’eventuale presenza di errori.

Chi riceve l’avviso ha due strade percorribili, ossia:

  • pagare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione, le somme indicate con una riduzione delle sanzioni (più gli interessi)
  • oppure inviare (sempre entro 30 giorni dalla ricezione) all’Agenzia delle Entrate informazioni e documenti a propria discolpa.

Cos’è la definizione agevolata avvisi: i beneficiari

Il decreto Sostegni ha introdotto la definizione agevolata avvisi bonari, ossia la possibilità di mettersi in regola, a seguito della ricezione dell’avviso stesso, pagando solo l’imposta omessa e gli interessi (non si versa, quindi, la sanzione).

Il bonus, tuttavia, non è per tutti, in quanto il legislatore ha deciso di limitarlo alle comunicazioni di irregolarità aventi ad oggetto l’anno d’imposta:

  • 2017 ed elaborati entro il 31 dicembre 2020 ma non inviati, per effetto della sospensione disposta dall’art. 157 del decreto-legge Rilancio
  • 2018, da elaborare entro il 31 dicembre 2021.

Ad ogni modo sono ammessi al beneficio solo coloro che risultano con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 e che, a causa della situazione emergenziale dovuta all’epidemia di Covid-19, hanno subìto una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari del 2019.

Le dichiarazioni fiscali di riferimento: istruzioni operative

Il volume d’affari da prendere a riferimento è quello risultante dalle dichiarazioni annuali IVA. Tuttavia, per chi è esonerato dalla dichiarazione IVA (ad esempio i contribuenti forfettari e coloro che operano in regime di vantaggio), ai fini del rispetto del citato requisito, devono considerare l’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate, nel Provvedimento del 3 dicembre 2021, ha chiarito che le dichiarazioni dei redditi da prendere a riferimento per confrontare l’ammontare dei ricavi e compensi sono quelle relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. In questo modo possono accedere alla definizione anche quei soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi, hanno un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

In tal caso, i campi delle dichiarazioni dei redditi da prendere a riferimento per l’accesso alla definizione agevolata avvisi bonari sono quelli riportati nell’allegato A dello stesso provvedimento.

Come si perfeziona la definizione agevolata: proroga dell’autodichiarazione

La proposta di definizione agevolata avvisi bonari è contenuta nella comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate al contribuente (via PEC o per raccomandata A/R) e, come detto, si perfeziona laddove questi paghi, entro 30 giorni dalla ricezione, l’imposta e gli interessi.

Ai fini dell’accesso al beneficio, chi riceve la comunicazione deve presentare all’Agenzia delle Entrate anche un’autodichiarazione in cui certifica il rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni “Aiuti di importo limitato” e “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final.

Secondo la disposizione normativa, tale autodichiarazione è da presentarsi entro il 31 dicembre 2021 ovvero entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento se eseguito dopo il 30 novembre 2021 (Provvedimento Agenzia delle Entrate Prot. n. 275852 del 2021).

Il Provvedimento del 3 dicembre 2021, proroga tale termine, stabilendo che la predetta autodichiarazione deve presentarsi entro 60 giorni dall’approvazione del relativo modello (in attesa) ovvero, se il termine è più favorevole, entro 60 giorni dal pagamento dell’intero importo o della prima rata delle somme richieste con la comunicazione degli esiti oggetto di definizione agevolata.

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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