Il bonus vacanze può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2021. Può accadere che il contribuente una volta effettuata la prenotazione si trovi costretto a non poter partire o comunque a non poter beneficiare del soggiorno già prenotato.
Cosa succede in questo caso? Se la partenza è rinviata per positività al Covid-19, può essere richiesto il rimborso del bonus?
Il bonus vacanze
Il bonus vacanze può essere utilizzato entro il prossimo 31 dicembre, per il pagamento di servizi e di pacchetti turistici, come definiti dall’articolo 34 del codice di cui all’allegato 1 al decreto legislativo n.
Il bonus poteva essere richiesto tramite l’app IO entro la fine dello scorso anno. L’utilizzo del bonus deve avvenire entro il prossimo 31 dicembre 2021.
Dunque, entro tale data, il contribuente può prenotare i suddetti servizi/pacchetti turistici. Presso le strutture ammesse dalla norma.
Il bonus deve essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica (o un’unica agenzia viaggi o tour operator).
L’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione una guida completa sul bonus vacanze.
Se non si parte per Covid-19
Può accadere che il contribuente, una volta effettuata la prenotazione, si trovi costretto a non poter partire o comunque a non poter beneficiare del soggiorno già prenotato.
Cosa succede in questo caso? Se la partenza è rinviata per positività al Covid-19, può essere richiesto il rimborso?
Ebbene, nella guida dell’Agenzia delle entrate, è specificato che:
l’importo dello sconto per bonus vacanze non può essere, in alcun caso, oggetto di rimborso da parte dell’operatore turistico nel caso di mancata fruizione del soggiorno. Il bonus può essere utilizzato in un’unica soluzione e senza possibilità di frazionamento.
Pertanto, non potrà essere utilizzato nuovamente per futuri soggiorni turistici.
Dunque se non si parte, per qualsiasi motivo, anche positività al Covid-19, il bonus non può essere oggetto di rimborso.