Dopo l’ok del Comitato dei rappresentanti permanenti UE ed il successivo via libera del Consiglio UE, manca solo la norma ad hoc dell’Italia, per l’estensione dell’obbligo di fattura elettronica anche per le partite IVA in regime forfettario e di vantaggio.
Ciò significherà anche un’altra cosa, ossia l’abolizione del regime premiale per quei forfettari che oggi emettono tutte le loro fatture in formato digitale.
Fatture elettroniche dei forfettari: il quadro attuale
Dal 1° gennaio 2019, per le partite IVA, in Italia, vige l’obbligo di emettere fattura elettronica.
Tali contribuenti possono emettere fattura anche in formato cartaceo e nulla toglie di emetterne alcune cartacee ed altre elettroniche. Sussiste, tuttavia, sempre obbligo di fattura elettronica nel caso di operazioni svolte verso la Pubblica Amministrazione.
Il regime premiale per i forfettari: gli effetti del nuovo obbligo
In base alla vigente normativa italiana, ad ogni modo, anche se non c’è obbligo, la scelta da parte di un forfettario di fare fattura in formato elettronico può comportare un importante vantaggio in termini di eventuali accertamenti da parte del fisco.
La legge di bilancio 2020, infatti, prevede che, al fine di incentivare l’utilizzo della fattura digitale, per i contribuenti che sia avvalgono del regime forfettario e che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto di 1 anno ovvero a 4 anni (rispetto ai vigenti 5 anni).
Si tenga presente che, affinché tale regime premiale trovi applicazione è necessario che tutte le fatture emesse siano elettroniche. E’ sufficiente una sola fattura cartacea a non far scattare il bonus.
Il regime premiale è però destinato a scomparire nel momento in cui l’Italia estenderà obbligo di fattura elettronica anche per i forfettari, rendendo questi ultimi al parti della generalità delle partite IVA.
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