Il D.L. 146/2021, c.d. decreto fiscale, ha previsto che il termine di pagamento delle cartelle esattoriali notificata tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021 è spostato da 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale a 150 giorni. Dunque i contribuenti hanno più tempo per pagare le cartelle esattoriali. Infatti si parla di proroga delle cartelle esattoriali. In fase di conversione in legge del decreto, il termine di 150 giorni è stato portato a 180 giorni.
Inoltre, rispetto a quanto previsto nel testo originario del D.L.
Pagamenti cartelle a 180 gg
Il 31 agosto 2021 è terminato il periodo di sospensione dell’attività di riscossione previsto dal cd. Decreto Sostegni-bis (decreto legge n. 73 del 2021). Dunque, dal 1° settembre 2021, l’Agenzia delle entrate-riscossione, ADER, ha ripreso a notificare cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento. Avvisi di addebito INPS e avvisi di accertamento dell’Agenzia delle entrate affidati per il recupero all’ADER. Sono inoltre riprese le ordinarie procedure cautelari ed esecutive, fermo amministrativo, ipoteca, pignoramenti ecc,. In considerazione del protrarsi della crisi economica-sanitaria, con il D.L. 146/2021, c.d. decreto fiscale, il termine ultimo per pagare gli importi contestati con la cartella esattoriale, è stato portato da sessanta a centocinquanta giorni. L’agevolazione ossia la proroga delle cartelle esattoriali riguarda solo ed esclusivamente le cartelle notificate dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre dello stesso anno. In deroga al termine ordinario di 60 giorni, ex art.25, comma 2 DPR 602/73.
Grazie ad un un emendamento approvato in sede di conversione in legge del D.L. 146/2021, c.d. decreto fiscale, dalle commissioni Finanze e Lavoro del Senato nella seduta del 30 novembre 2021, tale termine viene portato a 180 giorni dalla notifica.
Pagamenti a 180 gg anche per avvisi di accertamento ADE e avvisi di addebito INPS
L’allungamento del termine di pagamento a 180 giorni non è l’unica novità.
Infatti, in fase di conversione in legge, è stata approvata una modifica con la quale è stato disposto che il termine di 180 giorni, rispetto a quello ordinario di 60 giorni, è altresì valevole per le entrate tributarie e non tributarie e per gli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
Il riferimento è atti costituenti titolo esecutivo quali:
- avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta
regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto (articolo 29); - nonché avvisi di addebito INPS, relative al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’INPS, anche a seguito di accertamenti degli uffici (articolo 30).
La Legge di conversione del decreto fiscale non è stata ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La sua pubblicazione dovrebbe avvenire tra oggi e lunedì.