Opzione donna e quota 102. Quali analogie e quali differenze?
Opzione donna e quota 102 sono misure di carattere temporaneo che operano in deroga alle previsioni di cui alla Legge Fornero.
La prima misura riservata solo alle donne, messa a confronto con quota 102, prevede condizioni di accesso differenziate. Sia in riferimento ai requisiti anagrafici che a quelli di anzianità contributiva.
Quota 102
Quota 102 è la grande novità della Manovra 2022. Manovra 2022 che ha già ottenuto la fiducia del Senato e ora si presenta all’esame della Camera.
Ad ogni modo, con quota 102, potrà andare in pensione chi entro la data del 31 dicembre 2022 avrà maturato i seguenti requisiti:
- un’età anagrafica pari a 64 anni e
- un’anzianità contributiva minima di 38 anni (cosiddetta quota 102)
L’anzianità contributiva è verificata anche cumulando i periodi assicurativi, non coincidenti, presenti in due o più gestioni dell’INPS, compresa la Gestione separata.
Ad ogni modo, si potrà andare in pensione ancora con quota 100 se alla data del 31 dicembre 2021 si rispettano i requisiti richiesti dalla norma di riferimento.
Opzione donna
La Manovra 2022 prevede la proroga della c.d Opzione donna. Dunque anche nel 2022 sarà possibile andare in pensione con opzione donna o quantomeno prenotarsi il pensionamento successivo.
Nel prossimo anno, potranno accedere ad opzione donna, le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2022:
- un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed
- un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).
Sembrerebbe scongiurato l’aumento dell’età anagrafica rispettivamente da 58 a 59 anni di età per le lavoratrici dipendenti; da 59 a 60 anni di età per le lavoratrici autonome.
Ai fini del conseguimento della pensione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma.
Le lavoratrici conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi:
- 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.