Agevolazione “Prima Casa”, può essere salvata anche dopo la rinuncia

È possibile riottenere le agevolazioni “prima casa” anche dopo la rinuncia prima dello scadere dei 18 mesi dall’atto di compravendita.
3 anni fa
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L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 4 del 7 gennaio 2022, ha fornito alcuni utili chiarimenti in merito alla possibilità di bloccare la riliquidazione dell’imposta per mancato trasferimento. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito del contribuente

L’istante è una persona fisica che ha acquistato una porzione di un fabbricato per civile abitazione e un terreno di pertinenza.
Per l’acquisto dell’immobile l’istante richiedeva l’applicazione delle agevolazioni “prima casa”, stabilendo entro 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza nello stesso comune.


L’istante fa presente che, dopo la stipula del rogito ed il trasferimento nell’alloggio in questione, per motivi personali, si è dovuto trasferire in un’altra abitazione, vedendosi costretto a rinunciare alle suddette agevolazioni “prima casa”, eseguendo il pagamento della maggior somma dovuta.
Tuttavia, per gli stesi motivi personali, lo stesso, infine, si è trovato costretto a non eseguire più il trasferimento. Per tale motivo, l’Istante chiede all’Agenzia delle entrate se sia possibile riottenere le agevolazioni “prima casa”, sempre per lo stesso immobile in cui attualmente ha la residenza.

Agevolazione prima casa salva anche dopo la rinuncia

L’Agenzia delle entrate risponde al quesito del contribuente con esito positivo.
La risoluzione n. 105/2011 ha precisato che il contribuente può revocare la dichiarazione d’intento formulata nell’atto di acquisto se si trova nelle condizioni di non poter soddisfare l’impegno preso.
Ad essere precisi, la richiesta di decadenza dai benefici risulterà mendace, ma la stessa si realizzerà solo qualora, decorsi i diciotto mesi, il contribuente non abbia proceduto al cambio di residenza.
L’Istante ha chiesto la revoca della dichiarazione d’intento con cui si impegnava a trasferire la residenza nel comune dell’alloggio acquistato prima dello scadere dei diciotto mesi.
L’ufficio delle Entrate ha provveduto alla riliquidazione e all’emissione del relativo avviso di liquidazione dell’imposta dovuta con l’aggiunta degli interessi legali, ma senza irrogazione delle sanzioni.


L’Agenzia delle entrate, dunque, ritiene possibile la presentazione di una “revoca” della precedente istanza di riliquidazione.
In altre parole, il contribuente ha trasferito la residenza nel comune dell’immobile agevolato dopo la revoca della dichiarazione d’intenti, ma prima dello scadere dei 18 mesi dall’atto di compravendita. Per questo motivo, può riottenere le agevolazioni “prima casa” a cui aveva rinunciato.

 

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