Condominio e condominio minimo, per entrambi è possibile accedere al superbonus 110. Superbonus che la Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022, ha prorogato fino al 31 dicembre 2025.
Gli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate sui condomini, anche minimi, dovranno essere tenuti in considerazione da qui in avanti da chi intende beneficiare della super detrazione.
Il superbonus 110 e i lavori in condominio
Il superbonus 110 spetta sia per i lavori effettuati sulle singole unità immobiliari sia per quelli effettuati sugli edifici condominiali.
Una delle principali differenze tra lavori 110 su singole unità e lavori 110 in condominio, è la modalità di calcolo dei limiti di spesa.
Infatti, per ogni intervento, il legislatore ha previsto uno specifico limite.
In base a quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate già con la circolare n°30/E 2020, sei i lavori 110 riguardano edifici condominiali,
conformemente a quanto previsto per l’ecobonus e per il sismabonus spettante per interventi realizzati sulle parti comuni, anche ai fini dell’applicazione del Superbonus 110%, nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edifico oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze.
Ad esempio, per interventi di efficientamento energetico consistenti, quale può essere il cappotto termico, l’importo massimo di spesa, pari a euro 40.000, va moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, incluse le pertinenze.
Le pertinenze non rilevano invece per le singole unità abitative.
Il condominio minimo. Ultime indicazioni dell’Agenzia delle entrate
Di recente, l’Agenzia delle entrate ha rilasciato diversi chiarimenti in merito alla spettanza del superbonus per il c.d. condominio minimo.
Si parla di “condominio minimo”, in presenza di un edificio composto da un numero non superiore a otto condomini. Risultano comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio. Fatta eccezione degli articoli che disciplinano, rispettivamente: la nomina dell’amministratore (nonché l’obbligo da parte di quest’ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e il regolamento di condominio (necessario in caso di più di dieci condomini).
Ad esempio, con la risposta n° 809 del 14 dicembre, in merito alle modalità di pagamento delle spese ammesse al 110 condominio minimo, l’Agenzia delle entrate ha messo nero su bianco che:
- i condomìni, non essendo tenuti a richiedere il codice fiscale del condominio, possono utilizzare il codice fiscale del condòmino che ha effettuato i connessi adempimenti (deve essere indicato nella predisposizione bonifico);
- le fatture dovranno essere emesse nei confronti del condòmino che effettua o di tutti i condòmini che effettueranno anche i correlati adempimenti;
- la detrazione spetta anche a colui che non risulta intestatario del bonifico e/o della fattura, nella misura in cui abbia effettivamente sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulta, invece, intestatario dei predetti documenti;
- per accedere alla detrazione è, però, indispensabile che i documenti di spesa, fin dal primo anno di fruizione del beneficio, siano integrati con il nominativo di chi ha pagato e con l’indicazione della relativa percentuale.
Ciascun condòmino, inoltre, indipendentemente dalla scelta effettuata dall’altro, potrà decidere di usufruire direttamente della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, o di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito (articolo 121 del Dl “Rilancio”).
La sostituzione delle grate
Con la stessa risposta sopra citata, l’Agenzia delle entrate ha chiarito se il 110 per lavori in condomino possa spettare o meno per la sostituzione delle grate delle finestre.
Ebbene, la sostituzione delle grate delle finestre può essere ammessa al superbonus. Sempre se il tecnico abilitato attesti: la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti dalla norma, la congruità delle relative spese sostenute e il collegamento dell’opera alla realizzazione e al completamento degli interventi agevolati.
Calcolo dei limiti di spesa
Anche per i condomini minimi, i limiti di spesa vanno calcolati tenendo conto delle pertinenze. Dunque come illustrato sopra per i condomini ordinari, nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edifico oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze.