Addio al bonus cartelle esattoriali. Infatti, dal 1° gennaio 2022, le richieste di rateazione delle cartelle soggiaceranno alle regole ordinarie.
Ecco nel rispetto di quali regole sarà possibile rateizzare le somme contestate dall’Agenzia delle entrate-riscossione con le cartelle esattoriali.
Il bonus cartelle esattoriali
Il bonus cartelle esattoriali si sostanziava in una serie di agevolazioni riconosciute in favore dei contribuenti dai vari decreti emergenziali che si sono susseguiti nel corso della pandemia, ancora in essere.
Nello specifico, entro il 31 dicembre 2021,
- i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione (commi 1 e 2-bis dell’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18), potevano presentare una nuova richiesta di dilazione. Senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento. Difatti, c’è una deroga rispetto alla norma ordinaria;
- i contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e della “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017), potevano richiedere una nuova rateazione per le somme ancora dovute. Superando il divieto previsto dalle norme da ultime citate.
Tale ultima possibilità era ammessa anche per i soggetti per i quali si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme in scadenza nel 2019.
Infine, sempre fino al 31 dicembre, alla richiesta di rateazione per debiti fino a 100.000 euro, non era necessario allegare l’ISEE.
Dal 1° gennaio 2022, rateazione con le vecchie regole
Dal 1° gennaio 2022, le richieste di rateazione delle cartelle esattoriali soggiacciono alle regole ordinarie.
Ad esempio:
- nel caso di decadenza del piano di rateazione per inadempienza del contribuente, è possibile accedere ad una nuova rateazione rateizzazione sia per gli stessi debiti che per altri debiti, solo dopo aver regolarizzato l’importo delle rate scadute;
- qualora la rateizzazione riguardi gli stessi debiti di una precedente rateizzazione decaduta, il nuovo piano potrà essere concesso per un numero massimo di rate non superiore a quello residuo, alla data della nuova istanza, del piano per il quale si richiede la riammissione.
Inoltre, si abbassa da 100.000 a 60.000 euro la soglia del debito entro la quale è possibile presentare richiesta di rateazione senza allegare l’ISEE.
Ancora, per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive (Anziché 10/18).