Bollo auto non pagato, dalla multa al ritiro targa: cosa si rischia

Le conseguenze in capo al contribuente possono variare da una semplice sanzione al fermo amministrativo del veicolo
3 anni fa
1 minuto di lettura
bollo auto

Multe, ritiro targa, cosa succede veramente se non si paga il bollo auto?

Ecco cosa bisogna sapere in caso di bollo auto non pagato alle scadenze previste.

Bollo auto non pagato. Cosa si rischia?

In caso di bollo auto non pagato, è lecito chiedersi quali siano le conseguenze alle quali si va incontro.

Chiariamo fin da subito che non c’ alcun ritiro delle targhe del veicolo nel caso in cui non si rispettano le scadenze ordinarie.

Infatti, il bollo auto può essere pagato anche in ritardo.

Grazie al c.d ravvedimento operoso.

Infatti, è possibile versare una sanzione ridotta a seconda di quando è effettuato il pagamento rispetto alla scadenza ordinaria. Sempre se la Regione non ha già provveduto ad inviarci un avviso di accertamento.

La sanzione da ravvedere è quella base del 30%, ex art.13 D.Lgs 471/1997. Se versata entro 90 giorni la sanzione è ridotta alla metà.

La situazione si complica se, una volta ricevuto l’avviso di accertamento, il contribuente ignori quanto contestatogli.

In tale caso, una volta ricevuta la cartella esattoriale,  se il contribuente non adempie al pagamento oppure non presenta neanche una richiesta di rateazione, l’Agenzia delle entrate-riscossione può applicare il fermo amministravo.

La prescrizione del bollo auto

Trascorso un periodo preciso dal mancato pagamento del bollo, senza che le Regione si attivi per il suo recupero, anche incaricando l’Agente della riscossione, il bollo auto si prescrive.

A tal proposito, il bollo auto si prescrive trascorsi tre anni. Da conteggiare a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il bollo deve essere pagato.

Nello specifico, l’art.5 del D.L. 953/1982 dispone che:

l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalita’ si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.

Dunque, trascorsi i 3 anni senza che sia notificato alcun atto interruttivo della prescrizione (intimazione di pagamento, il preavviso di fermo o atre misure cautelari ed esecutive), il bollo si prescrive.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo precedente

Comunicazione preventiva lavoro autonomo occasionale. Il contenuto della comunicazione

spesa pensioni
Articolo seguente

Pagamento pensioni più veloce: ecco le novità sull’estratto conto per la Pubblica Amministrazione