In materia di superbonus, ai fini delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, il raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori pari al 30% del lavoro complessivo, può essere verificato separatamente per ciascuno dei due interventi ammessi al Superbonus (efficientamento energetico e intervento antisismico).
Tuttavia, per beneficiare della proroga del superbonus dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, per edifici e villette unifamiliari, lo stato di avanzamento lavori del 30% va effettuato considerando l’intero intervento e non solo la parte che rientra nel superbonus.
Questi importanti chiarimenti rilasciati dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 53/2022 di ieri e nel corso di Telefisco, tenutosi anch’esso ieri, confermano quanto da noi preannunciato nell’articolo superbonus 110: quali lavori devono essere terminati entro giugno 2022
La gestione dei SAL in materia di superbonus
In alternativa all’inserimento della detrazione in dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare, ex art.121 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio, per il c.d sconto in fattura o per la cessione del credito pari alla detrazione spettante.
L’opzione può essere esercitata anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, c.d SAL.
Per gli interventi ammessi al superbonus, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Inoltre, ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
Dunque, il contribuente ha la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione, che per il Superbonus deve per forza avvenire per stato di avanzamento lavori. A tal proposito si veda la risposta all’interrogazione parlamentare n°5-06307
Il raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori pari al 30% del lavoro complessivo:
- può essere verificato separatamente,
- per ciascuno dei due interventi ammessi al Superbonus (efficientamento energetico e intervento antisismico).
Tale ultima indicazione è stata fornita con la risposta n°53/2022 di ieri.
La verifica dei SAL e la proroga al 31 dicembre 2022 per edifici e villette unifamiliari
La Legge n° 234/2021, Legge di bilancio 2022, ha prorogato il superbonus anche per i lavori effettuati su edifici e villette unifamiliari. In tale caso, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Difatti, si tratta di una proroga di 6 mesi ossia dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022.
Attenzione, la proroga opera solo se alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo. Se entro il 30 giugno non viene raggiunto un SAL di almeno il 30% la proroga non spetta. Con conseguente perdita del superbonus.
Come va verificata la percentuale del 30% rispetto alla data del 30 giugno?
Ebbene, nel corso di Telefisco 2022, tenutosi ieri, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che per beneficiare della proroga del superbonus dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, per edifici e villette unifamiliari, lo stato di avanzamento lavori del 30% va effettuato considerando l’intero intervento e non solo la parte che rientra nel superbonus.
Difatti, è confermato quanto da noi preannunciato nell’articolo superbonus 110: quali lavori devono essere terminati entro giugno 2022