Superbonus 110 e cessioni del credito limitate. Ancora pochi giorni per il booster

La data del 7 febbraio segna il passaggio ai nuovi limiti introdotti dal decreto Sostegni-ter
3 anni fa
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Lavori 110: esempio pratico di costi massimi che il tecnico può asseverare
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Il 7 febbraio sarà una data importantissima per il superbonus 110 e gli altri bonus edilizi. Infatti, con il D.L. 4/2022, decreto Sostegni-ter, approvato di recente, il Governo ha bloccato le cessioni a catena dei bonus edilizi. In caso di opzione per la cessione del credito, colui che lo riceve, che sia l’impresa, la banca o altro soggetto non potrà cederlo ulteriormente; inoltre, in caso di sconto in fattura, le imprese potranno si cedere il credito alle banche o ad altri soggetti, ma quest’ultimi non potranno cederlo a loro volta.

Tali vincoli non riguardano i crediti già oggetto di cessione alla data del 7 febbraio.

Decreto Sostegni-ter. Il blocco alle cessione a catena dei crediti edilizi

Le norme in materia di opzioni di sconto in fattura e cessione dei bonus edilizi compreso il superbonus, stanno cambiando con una certa frequenza. Di certo, la situazione in cui si trovano le imprese e i contribuenti che intendono pianificare i lavori agevolati è una situazione di incertezza. Dapprima, il D.L. 157/2021, decreto Antifrode, ha previsto l’obbligo di visto di conformità e asseverazione sulla congruità dei prezzi per tutti i bonus edilizi. Dunque non solo per il superbonus come era già disposto in precedenza. Poi la Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022, ha allentato un pò i paletti di tale ultimo decreto, prevedendo la non obbligatorietà del visto di conformità e dell’asseverazione per gli interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro (fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate).

Tale ultima novità si applica per le comunicazione di cessione/sconto in fattura  trasmesse all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022. Anche se riferite a spese 2021.

Si vedano a tal fine le recenti FAQ  dell’Agenzia delle entrate.

La data del 7 febbraio tra vecchia e nuova normativa

Con il nuovo decreto Sostegni-ter, il Governo, interviene nuovamente in materia di cessione dei bonus edilizi compreso il superbonus.

Modificando l’art.121 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio.

In particolare viene disposto che:

  • in caso di opzione per la cessione del credito, colui che lo riceve, che sia l’impresa, la banca o altro soggetto non potrà cederlo ulteriormente;
  • inoltre, in caso di sconto in fattura, le imprese potranno si cedere il credito alle banche o ad altri soggetti, ma quest’ultimi non potranno cederlo a loro volta.

Il blocco alle cessioni successive alla prima, non riguarda i crediti già oggetto di cessione alla data del 7 febbraio 2022. Infatti il testo finale dell’art.28 del D.l. 4/2022 dispone quanto segue:

I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n.34/2020 ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

Dunque, il credito che alla data del 7 febbraio (non è chiaro se siano ammesse anche le cessioni effettuate in data 7 febbraio) è già stato oggetto di cessione potrà essere ceduto un’ulteriore volta.

Di conseguenza, le novità sul blocco alle cessioni multiple del decreto Sostegni-ter, dovrebbero riguardare le comunicazioni di sconto in fattura/cessione del credito inviate tematicamente all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 7 febbraio 2022.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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