La pensione reversibilità spetta anche al coniuge divorziato. In questo caso, tuttavia, occorre considerare anche se in deceduto, dopo il divorzio aveva contratto nuovo matrimonio. In tale ipotesi, infatti, sono previste regole particolari.
Pensione reversibilità, gli aventi diritto
Quando un pensionato muore, la sua pensione continua ad essere pagata ai suoi familiari che sono rimasti in vita (coniuge, figli, ecc.). E’ questa la c.d. pensione reversibilità.
L’assegno pensionistico corrisposto ai familiari superstiti, tuttavia, non sarà pari interamente a quello che era pagato al deceduto, ma dipenderà dal numero di superstiti aventi diritto e a seconda della loro situazione reddituale.
Hanno diritto alla reversibilità:
- il coniuge o l’unito civilmente
- il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio
- i figli
- minorenni alla data del decesso del pensionato
- inabili al lavoro e a carico del pensionato al momento del decesso, indipendentemente dall’età
- maggiorenni studenti, a carico del pensionato al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età
- maggiorenni studenti, a carico del pensionato al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età.
La suddivisione tra prima e seconda moglie
Tra gli aventi diritto alla pensione reversibilità, dunque, rientrano anche il coniuge superstite del pensionato ancora legato in matrimonio con quest’ultimo ed il coniuge superstite “divorziato” dal pensionato.
Potrebbe verificarsi, dunque, la situazione in cui al momento del decesso il pensionato risulte avere un ex coniuge con cui è intercorso il “divorzio” ed un attuale coniuge da cui non è divorziato.
Per una situazione del genere, la regola prevede che le quote della reversibilità spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale.
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