Certificazione unica. Chi deve rispettare la scadenza del 16 marzo?

La scadenza del 16 marzo non riguarda tutti i sostituti d'imposta, certificazione unica al 31 ottobre in alcuni casi
3 anni fa
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Certificazione unica
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Entro il 16 marzo  i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate,   le certificazioni uniche 2022, periodo d’imposta 2021. Certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi. Entro la stessa data, la certificazione unica, modello sintetico, deve essere consegnata al “lavoratore”.

La certificazione unica 2022. La scadenza del 16 marzo

Individuata la data del 16 marzo, c’ da dire però che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2022.

Entro il 16 marzo solo i compensi che vanno nella dichiarazione precompilata

La data del 16 marzo è perentoria solo in riferimento a quei redditi/compensi che possono essere dichiarati nel 730 precompilato.

Infatti, tale data è così fissata per permettere al fisco di inserirli nella precompilata che dovrebbe essere a disposizione dei contribuenti da metà aprile in avanti.

Nello specifico, devono presentare la CU entro il 16 marzo, i sostituti d’imposta che nel 2021 hanno corrisposto redditi da lavoro dipendente nonchè le ulteriori tipologie reddituali (vedi istruzioni di compilazione C.U. 2022):

  • utilizzazione economica, da parte dell’autore o dell’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di
    processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
  • utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l’apporto
    è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
  • utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;
  • levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;
  • indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari;
  • redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule
    e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti
    dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell’autore e inventore);
  • redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule
    e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti
    da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione;
  • prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Ulteriori redditi da certificare entro il 16 marzo

Sempre entro il 16 marzo, devono essere oggetto di C.

U:

  • i redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere;
  • le prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI;
  • le indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati:nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche; in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;
  • prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001);
  • redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001);
  • redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali ad agente o rappresentante di commercio, mediatore, procacciatore d’affari).

Per questi redditi c’è obbligo di C.U. al 16 marzo.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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