Ristrutturazione casa all’estero: si pagano le tasse in Italia?

L'Agenzia delle entrate ha analizzato il corretto trattamento fiscale del contributo ricevuto per ristrutturare la propria casa all'estero
3 anni fa
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Ristrutturazione casa all’estero. Il contributo ricevuto all’estero dal residente in Italia per ristrutturare la sua casa, è tassabile in Italia?

A tale domanda ha risposto l’Agenzia delle entrate con la risposta n°99 del 9 marzo 2022.

La risposta n° 99 del 9 marzo.

Trattamento fiscale applicabile al contributo pubblico erogato in Spagna ad un soggetto fiscalmente residente in Italia per la ristrutturazione delle parti comuni dell’edificio condominiale in cui si trova il suo appartamento.

E’ questo l’oggetto della risposta Agenzia delle entrate, n° 99 del 9 marzo 2022.

Il caso analizzato riguarda un contribuente residente in Italia che possiede in Spagna un appartamento, per il quale ha ottenuto, secondo la quota di possesso, una sovvenzione da un ente pubblico spagnolo per una ristrutturazione condominiale su parti comuni del palazzo.

Da qui, il contribuente ha chiesto all’Agenzia delle entrate  se in qualità di residente debba pagare anche in Italia
una imposta sulla sovvenzione ottenuta. In caso di conferma sulla tassazione, chiede di sapere se  possa essere portato in deduzione quanto pagato come imposta in Spagna.

Il parere dell’Agenzia delle entrate

In prima battuta, l’Agenzia delle entrate specifica che per poter valutare il regime tributario da applicare ad un reddito di fonte estera è necessario:

  • qualificare il reddito secondo la normativa interna e, successivamente,
  • esaminare le disposizioni convenzionali contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia (Stato di residenza del percettore) e lo stato della fonte del reddito (nel caso di specie, la Spagna).

Detto ciò, in base all’art.6 del DPR 917/86, TUIR, costituiscono redditi da tassare: i redditi fondiari; di capitale; i redditi di lavoro dipendente; i redditi di lavoro autonomo; i redditi d’impresa; i redditi diversi.

Detto ciò, sulla base del contenuto del bando dell’Ente erogatore del contributo, questo, corrisposto per finalità generali perseguite dall’ente erogatore, in relazione alle spese sostenute per la realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni di edifici condominiali non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli artt.

49 e 50 del TUIR (posto che tra l’ente erogatore e il beneficiario non sussiste alcun rapporto di lavoro), né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dal citato articolo 6 del TUIR. Pertanto, non concorre alla formazione della base imponibile del beneficiario residente fiscalmente in Italia.

Dunque, il contributo pubblico erogato in Spagna a un soggetto fiscalmente residente in Italia per la ristrutturazione delle parti comuni del condominio in cui si trova il suo appartamento, non costituisce reddito tassabile in Italia.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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