Ai fini della maturazione dei requisiti per la pensione con Quota 102, possono considerarsi anche gli anni del riscatto di laurea. Affermato, inoltre, anche il diritto alla c.d. cristallizzazione. Vediamo cosa sono e come funzionano.
In premessa, dobbiamo ricordare che il legislatore, per il solo anno 2022, ha sostituito la precedente Quota 100 (possibilità di pensionamento anticipato con 38 anni di contributi e 62 anni di età), con la nuova Quota 102.
Quest’ultima permette di andare in pensione (anticipata) per chi, entro il 31 dicembre 2022, matura:
- 38 anni di contributi
- e 64 anni di età.
Il riscatto di laurea nella Quota 102
C’era il dubbio se ai fini della maturazione del requisito contributivo (38 anni) di Quota 102 potessero farsi valere anche gli anni di laurea oggetto di riscatto.
In questa ipotesi, riscattando i citati 4 anni, maturerebbe il requisito dei 38 anni di anzianità contributiva per Quota 102.
L’INPS, nella Circolare n. 38 dello scorso 8 marzo 2022, ha chiarito l’ammissione di questa possibilità, precisando che
ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto sono considerati nella loro collocazione temporale, esplicando effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti alla posizione assicurativa dell’interessato.
La cristallizzazione del diritto
Nel menzionato documento di prassi l’istituto di previdenza ha anche chiarito che il diritto alla pensione anticipata maturato entro il 31 dicembre 2022 può essere fatto valere anche successivamente a tale data, ai fini del conseguimento della relativa pensione (è questa la c.d. cristallizzazione).
Quindi, ciò significa che se, ad esempio, un lavoratore, entro il 31 dicembre 2022, matura i requisiti per Quota 102, può anche decidere di continuare a lavorare per poi fare domanda di pensione (sfruttando Quota 102) solo successivamente. Il suo diritto risulta “cristallizzato”.
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