Reddito di cittadinanza e ISEE. Il sussidio pagato dall’Inps concorre ai fini ISEE?
Per rispondere a tale domanda, è necessario analizzare la norma di riferimento del reddito di cittadinanza e coordinarla con le indicazioni fornite dall’Inps.
Ecco come il reddito di cittadinanza incide sull’ISEE.
Il reddito di cittadinanza
Il reddito di cittadinanza è disciplinato dal D.l. 4/2019 e ss.mm.ii.
La richiesta del reddito di cittadinanza passa dal possesso di specifici requisiti. Sia di carattere economico che patrimoniale.
In particolare, il nucleo familiare deve presentare:
- un valore ISEE inferiore a 9.360 euro (in presenza di minorenni, si considera l’ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni);
- un patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single,
- incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza).
- annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE).
Tale soglia è aumentata a a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro.
Inoltre, rileva anche l’eventuale auto o alto mezzo intestato.
Il Redditi di cittadinanza concorre all’ISEE?
Il Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, presentando la nuova domanda.
Fatta tale doverosa ricostruzione, è lecito chiedersi se il reddito di cittadinanza concorra ai fini ISEE.
Ebbene, la norma sopra citata dispone che il sussidio non concorre a formare il reddito complessivo ai fini IRPEF per chi lo percepisce. Difatti, il reddito di cittadinanza è esente IRPEF.
Tuttavia, esso è considerato ai fini della predisposizione dell’ISEE. Quale informazione da inserire anche se non fa reddito.
La normative in materia di ISEE (art. 4 comma 2 lett. f) del D.P.C.M. n. 159/2013) dispone che ai fini del calcolo ISEE, devono essere considerati nel reddito di ciascun componente del nucleo familiare anche i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF.
Ad ogni modo, si tratta di un’informazione già a disposizione dell’Inps che rileva la misura assistenziale una volta che il contribuente presenterà la DSU.