Nella giornata di ieri, la Camera dei deputati ha approvato il testo già licenziato dal Senato, della legge di conversione del D.L. 4/2022, decreto Sostegni-ter. Il decreto contiene misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
Dunque, il decreto “Sostegni-ter” (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4) termina il suo iter parlamentare e diventa legge.
Tra le varie misure, il decreto prevede un ulteriore differimento del termine per il versamento delle rate di “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”.
Nuova proroga per la rottamazione-ter
Con l’art.10 quinquies (numerazione della bozza di legge di conversione attualmente disponibile), in fase di conversione in legge del decreto Sostegni-ter, viene prevista una nuova proroga della rottamazione-ter e anche del saldo e stralcio.
Nello specifico, la proroga riguarda sia le rate scadute, grazie ad una specifica “rimessione in termini”, sia le rate che andranno in scadenza nel 2022. Per il saldo e stralcio si tratta di una rimessione in bonis per le rate già scadute. Infatti, per tale definizione agevolata non sono previste, fin dall’origine, scadenze 2022.
Nello specifico, il l versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 “ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente:
- entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;
- entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2021.
Le rate in scadenza nell’anno 2022, potranno essere versate entro il 30 novembre 2022 (rottamazione-ter, per il saldo e stralcio non sono previste scadenze 2022).
Anche rispetto a tali ultime scadenze, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018.
Dunque, troverà sempre applicazione la tolleranza dei 5 giorni di ritardo.
Procedure esecutive in corso. Buone notizie
La legge di conversione del decreto, regola anche gli effetti della proroga su eventuali procedure esecutive in corso (pignoramenti, anche presso terzi).
Infatti:
sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per ef- fetto dell’inutile decorso del termine di cui all’articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Ad ogni modo, restano in ogni caso definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme eventualmente versate a qualunque titolo anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto.