Rimborso tampone al dipendente, in chiaro il trattamento fiscale

La spesa rimborsata dall’azienda al lavoratore per il tampone eseguito nell’interesse dell’azienda stessa non è detraibile
3 anni fa
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Rimborso tampone al dipendente, in chiaro il trattamento fiscale

L’Agenzia delle Entrate dichiara la neutralità fiscale del rimborso erogato dall’azienda al dipendente a fronte della spesa sostenuta da quest’ultimo per il tampone obbligatorio antigienico. Deve trattarsi, tuttavia, di spese sostenute nell’interesse del datore di lavoro. Si pensi al caso in cui il dipendente per entrare nella sede di un’azienda cliente per fornire consulenza deve eseguire obbligatoriamente il tampone (in questo caso la spesa per il tampone è sostenuta nell’interesse del proprio datore di lavoro).

Il reddito da lavoro dipendente e l’onnicomprensività

La questione dell’imponibilità fiscale del rimborso erogato dal datore di lavoro per il tampone imposto al dipendente è affrontata dall’Amministrazione finanziaria nella Risposta n. 160 del 30 marzo 2022.

L’Agenzia delle Entrate parte dal principio di onnicomprensività dettato dall’art. 51, comma 1 del TUIR, ai sensi del quale

Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Sulla base di detto principio di onnicomprensività, dunque, concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente (quindi, sono imponibili) anche i rimborsi spesa corrisposti dall’azienda.

L’irrilevanza fiscale del rimborso tampone

Tuttavia, come già esposto nella Risoluzione n. 178 del 2012, non concorrono alla formazione della base imponibile del reddito da lavoro dipendente:

  • le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore
  • le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.

Pertanto, poiché nel caso oggetto dell’istanza di interpello, la spesa per il tampone è sostenuta dal lavoratore nell’esclusivo interesse della propria azienda, ne consegue che il relativo rimborso non è imponibile in campo al dipendente stesso. Allo stesso tempo, la spesa non è nemmeno detraibili ai fini fiscali da parte di quest’ultimo (quindi, non può essere indicata al quadro E del Modello 730 del dipendente e se questi utilizza il precompilato dovrà procedere alla modifica prima dell’invio se la spesa è presente).

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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