Molti ci stanno chiedendo se nonostante si è percettori di reddito di cittadinanza è possibile accettare una proposta di supplenza nelle scuole.
Quindi, se supplenza e sussidio possono essere compatibili, oppure si decade dal beneficio.
Reddito di cittadinanza e reddito da lavoro: c’è compatibilità limitata
Il legislatore non preclude a chi è percettore del reddito di cittadinanza di accettare lavori retribuiti e senza che ciò causi la perdita del sussidio stesso. Bisogna, però, prestare attenzione sempre e comunque al mantenimento dei requisiti previsti per beneficiarne.
Occorre, quindi, ben ponderare la scelta ed in particolare capire se il lavoro che ci si appresta ad accettare permetta, comunque, di rientrare nei requisiti del reddito di cittadinanza. In caso contrario si decade.
Pertanto la supplenza alla scuola è certamente ammessa, ma occorre considerare se la retribuzione che ne derivi possa compromettere la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare. Se, dopo le attente valutazioni, si decide di accettare ed i requisiti non sono compromessi, non si decade dalla prestazione. Il reddito di cittadinanza non sarà, tuttavia, più pagato per intero ma solo come integrazione al reddito da lavoro. Attenzione anche i controlli del fisco per false dichiarazioni.
I requisiti
E’, quindi, opportuno ricordare, quali sono le condizioni per avere il reddito di cittadinanza. A tal fine è necessario che il nucleo familiare:
- abbia un ISEE aggiornato inferiore a 9.360 euro annui
- possieda un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro
- abbia un patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro che può essere incrementato in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare e delle eventuali disabilità presenti nello stesso
- deve avere un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per la scala di equivalenza. La soglia del reddito è elevata a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in una abitazione in affitto.
Inoltre è necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda:
- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto.
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