Tre sono i documenti principali che bisogna produrre per fruire del bonus 110. Parliamo dell’asseverazione, del visto di conformità e dell’APE (Attestato di prestazione energetica). Ognuno deve essere rilasciato da appositi soggetti/professionisti.
Precisiamo subito che, la spesa sostenuta per tali attestazioni (quindi, l’onorario pagato al professionista) è a tutti gli effetti considerata anch’essa detraibile. Quindi, concorre al monte spesa ammesso al bonus 110.
L’asseverazione nel bonus 110
Al fine di godere del bonus 110, indipendentemente dalla formula (detrazione in dichiarazione redditi, sconto in fattura o cessione del credito) è necessario acquisire l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico.
L’asseverazione può essere ottenuta rivolgendosi, rispettivamente, ai tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e ai professionisti incaricati della progettazione strutturale (ingegneri, architetti, ecc.) – vedi anche Asseverazioni bonus casa, novità anche per l’assicurazione dei professionisti.
Il documento serve a certificare il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini dell’agevolazione fiscale e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali.
Il visto di conformità
Altro adempimento importante è l’acquisizione del visto di conformità. Questo serve ad attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Quindi, certifica che il committente ha tutto in regola per essere ammesso al 110%.
Può essere rilasciato dagli stessi soggetti abilitati all’invio delle dichiarazioni fiscali. Pertanto, per averlo bisogna rivolgersi a commercialisti, consulenti del lavoro, CAF, ecc.
Si tenga presente che il visto di conformità nel bonus 110, oggi come oggi, serve sia nel caso di opzione per sconto o cessione sia in caso di godimento in dichiarazione redditi (salvo il caso in cui il contribuente presenta direttamente lui la dichiarazione precompilata oppure presenta la dichiarazione redditi tramite sostituto d’imposta).
Perché nel bonus 110 serve anche l’APE
Ultimo e non meno importante è l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Il salto di classe è dimostrabile proprio dal confronto tra l’APE ante lavori e APE post lavori. Quindi, bisogna che il committente si adoperi per produrre tale altra documentazione (vedi anche Bonus 110, è detraibile il costo per il rilascio dell’APE per il salto energetico?)
L’APE è redatto e rilasciato da un “soggetto certificatore” appositamente accreditato dalla Regione, il quale solitamente è un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti come per esempio un ingegnere, un architetto, un geometra, che viene nominato dal committente stesso.
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