Tra le trattenute pensioni c’è una voce che pesa. E’ la trattenuta sindacale. L’importo è quello destinato all’organizzazione di categoria a cui ci si è iscritti per farsi assistere nella domanda di pensione o anche successivamente per qualsiasi altro tipo di assistenza pensionistica.
Per conoscerne l’importo e verificarne l’esistenza effettiva è sufficiente consultare il cedolino pensione o la certificazione annuale di pensione (c.d. OBIS/M).
Le tre modalità di revoca
Ad ogni modo, il pensionato può chiedere la revoca della trattenuta in qualsiasi momento.
- procedura online
- presentazione cartacea del modello di revoca, recandosi direttamente presso la competente struttura territoriale oppure inviandolo mediante raccomandata A/E (allegandovi copia del documento di riconoscimento).
La revoca può essere fatta anche rivolgendosi direttamente all’organizzazione sindacale a cui si è iscritti. Si tenga altresì presente che in caso di iscrizione a più organizzazioni sindacali le trattenute pensioni saranno per ciascuna organizzazione.
Revoca trattenute pensioni “sindacale”: la procedura online
La strada più semplice per richiedere la revoca delle trattenute pensioni “sindacali” è quella di procedere direttamente attraverso il relativo servizio online “Trattenute associative / sindacali sulle pensioni”.
Per accedere al servizio è necessario autenticarsi con credenziali SPID, CIE o CNS.
Una volta entrati compare la lista delle deleghe attive. Per revocare è necessario in primis selezionare la delega di interesse. A questo punto compaiono i dati relativi al pensionato (anagrafici e di residenza) e alle deleghe in essere.
Verificate queste informazione basta poi cliccare sull’apposito pulsante “Revoca”. Il sistema, chiede di verificare i dati e di dare conferma dell’operazione o procedere al suo annullamento. Dopo aver completato correttamente l’operazione, il sistema ne comunica l’esito positivo all’utente.
All’interno della stessa schermata, il sistema consente all’utente di visualizzare tutte le attività effettuate, che influiscono sulle trattenute pensioni sindacali associate alle pensioni di cui è titolare.
L’effetto della revoca decorre dal primo del mese successivo alla presentazione della stessa.
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