Obesità, quando spettano fino a 290 euro al mese: non è un bonus ma un indennizzo

L’assegno mensile da 290 euro spetta anche a coloro che soffrono di una condizione invalidante a causa dell’obesità.
3 anni fa
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In più occasioni abbiamo parlato della cosiddetta Legge 104 e di tutte le agevolazioni che spettano ai contribuenti che la percepiscono.
In linea generale, tale Istituto consente ai lavoratori disabili o ai familiari di persone disabili di poter fruire di permessi lavorativi retribuiti (3 giorni al mese, anche frazionabili in ore), ma non solo: esistono altri benefici di natura fiscale, come ad esempio le agevolazioni per l’acquisto di dispositivi sanitari e tecnologici, indispensabili al fine di gestire la disabilità e molto altro ancora.


Oggi, in particolare, ci soffermeremo, sul cosiddetto Assegno mensile agli invalidi civili, riconosciuto, in alcune circostanze, anche ai soggetti affetti da obesità. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Obesità, quando spettano fino a 290 euro al mese

Cominciamo col dire che l’assegno mensile, così com’è stato definito dall’INPS, “è una prestazione economica erogata in favore dei soggetti ai quali è stata riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa (dal 74% al 99%) e con un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge”. Ovviamente, rientrano in questa categoria anche coloro che soffrono di una condizione invalidante derivante da obesità.
L’importo dell’assegno è di circa 290 euro al mese (287,09 euro per l’esattezza). Il limite di reddito personale annuo è pari a 4.931,29 euro. Ad ogni modo, in condizioni particolari di reddito, l’importo dell’assegno può essere incrementato su base mensile.
Gli altri requisiti per poter fruire dell’assegno in argomento sono i seguenti:

  • mancato svolgimento di attività lavorativa;
  • età compresa tra i 18 e i 67 anni;
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

Infine, l’assegno mensile spetta anche se l’invalido è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.

 

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