Con il decreto 14 febbraio 2022, Ministero della Transizione ecologica, sono stati individuati i massimali di spesa ossia il nuovo prezzario da considerare ai fini della detrazione per gli interventi di risparmio energetico ossia per i vari bonus casa che ammettono tali tipo di lavori. Dunque, i nuovi costi specifici dovranno essere utilizzati per stilare il computo metrico dei lavori ai fini dell’asseverazione della congruità dei prezzi. Il tutto finalizzato alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.
I nuovi massimali si applicano agli interventi di risparmio energetico superbonus 110% e nei casi di cessione del credito e sconto in fattura, all’ecobonus “ordinario”, bonus ristrutturazione 50% e bonus facciate, se influenti dal punto di vista termico.
Il nuovo prezziamo Mi.Te.
I costi specifici adottati con il decreto 14 febbraio 2022, riguardano i seguenti interventi di risparmio energetico superbonus e non:
- interventi di riqualificazione energetica;
- strutture opache orizzontali: isolamento coperture;
- strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti;
- strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali;
- sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi;
- installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione;impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a
- condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione;
- impianti con micro-cogeneratori;
- impianti con pompe di calore;
- impianti con sistemi ibridi;
- impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili;
- impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore;
- impianto fotovoltaico;
- sistema di accumulo dell’energia elettrica;
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Attenzione, i nuovo massimali di costo sono inseriti nell’allegato A dello stesso decreto di nuova approvazione. Con tale ultimo allegato è sostituito l’allegato I del decreto requisiti-6 agosto 2020.
Se si superano i massimali di spesa
Cosa succede se si superano i massimali di spesa indicati nel decreto per i vari bonus casa?
Ebbene, per rispondere a tale domanda, bisogna partire dall’assunto che il fatto che siano cambiati i massimali di spesa agevolabili, non vuol dire che sia cambiata anche la detrazione fiscale max ammessa per ogni singolo intervento.
Ad esempio, per gli interventi di isolamento termico dell’edificio, la detrazione superbonus 110, e’ calcolata su un ammontare complessivo delle spese:
- non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unita’ immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu’ accessi autonomi dall’estern
- a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unita’ immobiliar
- 30.000 moltiplicati per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da piu’ di otto unita’ immobiliari.
Da qui, se si superano i limiti di detrazione, sarà il contribuente ad essere tenuto a pagare le spese non coperte dall’agevolazione.