Si avvicina la data entro cui inviare, all’Agenzia delle Entrate, la comunicazione di opzione per sconto in fattura o cessione credito esercitata a fronte dei bonus casa per spese sostenute nel 2021 e per le rate residue di detrazioni riferite alle spese del 2020.
Interessati all’adempimento sono, dunque, i beneficiari delle detrazioni per interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio (bonus ristrutturazione 50%)
- efficienza energetica (ecobonus ordinario)
- riduzione del rischio sismico (sismabonus ordinario)
- bonus facciata
- installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica
- superbonus 110%.
La scadenza (salvo nuove proroghe) è fissata al 29 aprile 2022.
Sconto e cessione credito, chi deve “materialmente” fare la comunicazione
Al fine di farsi trovare pronto all’appuntamento ricordiamo, quindi, le regole fondamentali da seguire ai fini della comunicazione.
L’invio dovrà avvenire esclusivamente in via telematica attraverso i servizi web dell’Agenzia delle Entrate. In merito a chi deve, materialmente, effettuare la comunicazione, occorre distinguere a seconda dei casi. In dettaglio:
- in caso di interventi su unità immobiliari (quindi, non condominio), la comunicazione di opzione sconto in fattura o cessione credito, deve essere inviata:
- dal committente i lavori (direttamente o anche avvalendosi di intermediari incaricati) laddove si tratti di lavori non soggetti a visto di conformità (sono i lavori in edilizia libera e quelli di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, purché non si tratti di bonus facciata)
- esclusivamente dal soggetto che ha rilasciato il visto di conformità per tutti gli interventi soggetti al visto (incluso il bonus 110)
- laddove trattasi di lavori eseguiti sull’edificio condominiale, , la comunicazione di opzione sconto in fattura o cessione credito, deve essere inviata:
- dall’amministratore di condominio (direttamente oppure avvalendosi di un intermediario), nei casi in cui non è richiesta la presenza del visto di conformità
- dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio (direttamente o avvalendosi di un intermediario) per gli interventi soggetti al visto (nei casi di invio da parte dell’amministratore di condominio, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto stesso e alle asseverazioni/attestazioni).
Le regole per le rate residue
Infine, la comunicazione della cessione credito relativa alle rate residue non fruite, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sull’edificio condominiale, deve essere inviata:
- dal committente (direttamente oppure avvalendosi di un intermediario), nei casi in cui non è richiesta la presenza del visto di conformità
- esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità per gli interventi soggetti al visto.
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