Studenti in Erasmus, occhio alle somme aggiuntive inviate dall’Università. Si pagano tasse

La legge prevede espressamente quali borse di studio sono esenti Irpef, senza alcuna interpretazione estensiva
3 anni fa
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L’Università che integra i fondi da destinare ai propri studenti per la borsa di studio “Erasmus+” non potrà fruire su tali importi dei benefici ai fini Irpef e Irap.

L’agenzia delle entrate nega la possibilità di considerare l’integrazione quale particolare applicazione del programma “Socrates” che prevede l’esenzione Irpef e Irap per le borse studio anche con riferimento alle “somme aggiuntive corrisposte dalle università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a lire 15.000.000” (articolo 6, comma 13, legge n. 488/1999).

In sintesi, è questo l’orientamento dell’Agenzia delle entrate espresso con la risposta n. 179 del 6 aprile 2022.

La risposta n° 179/2022

Un Ateneo ha chiesto all’Agenzia delle entrate lumi sulla possibilità di considerare le somme corrisposte agli studenti, con fondi propri ed a integrazione a vario titolo della borsa di studio “Erasmus+”, quali somme accessorie, assoggettabili  allo stesso regime agevolato previsto nel programma ” Socrates” dall’articolo 6, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a 7.746,85 euro (15.000.000 lire).

Programma Socrates per il quale era prevista l’esenzione Irpef e Irap.

Il parere dell’Agenzia delle entrate

In deroga al regime di imponibilità delle somme corrisposte a titolo di borse di studio, sono esenti dall’IRPEF, le borse di studio corrisposte:

  • dalle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero (cfr. articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210);
  • agli studenti universitari dalle Regioni a statuto ordinario, dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai principi dettati dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390 (cfr. art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476);
  • nell’ambito del programma “Socrates”, istituito con decisione 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85 (cfr. articolo 6, comma 13, della legge n. 488 del 1999);
  • ecc.

Detto ciò, il punto di domanda è se le somme corrisposte fondi fondi propri dall’Ateneo che vanno ad integrare la borsa di studio “Erasmus+” possano fruire del medesimo regime agevolato previsto nel programma “Socrates” (articolo 6, comma 13, legge n. 488/1999).

Conclusioni

Secondo l’Agenzia delle entrate, le borse Erasmus+ non si possono considerare un’applicazione particolare del programma “Socrates”. Da qui,  le somme corrisposte dall’Università Istante con fondi propri ed a integrazione a vario titolo della borsa di studio “Erasmus+” in quanto accessorie:

  • rilevano ai fini IRPEF per chi le riceve ossia gli studenti e
  • ai fini della determinazione della base imponibile IRAP dell’ente universitario.

Sono questi i principali chiarimenti espressi dall’Agenzia delle entrate.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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