Assegno unico familiare, vale anche per chi ha la residenza all’estero?

L’assegno unico familiare è riconosciuto a condizione che il richiedente sia in possesso di alcuni specifici requisiti.
3 anni fa
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Assegno maternità del Comune, è compatibile con l'assegno unico?
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L’assegno unico universale, come ormai sappiamo, consiste in un contributo a favore delle famiglie con figli a carico. L’importo del sussidio è parametrato in base a diversi fattori: Isee familiare, figli con disabilità, madri di età inferiore ai 21 anni ecc.
È possibile farne richiesta direttamente all’INPS o agli istituti di patronato; mentre, per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponde l’assegno d’ufficio e non sarà necessario presentare un’apposita istanza.
In questi giorni, un utente di “FiscoOggi.It”, la rivista online dell’Agenza delle entrate, ha posto un quesito relativo all’istituto dell’assegno unico familiare, chiedendo se anche un soggetto con domicilio in Italia e residenza estera può farne richiesta.

Cerchiamo anche noi di fare un po’ di chiarezza.

Assegno unico familiare, i requisiti soggettivi

L’articolo 3 del decreto legislativo n. 230 del 29/12/2021 ha specificato i requisiti soggettivi necessari per poter richiedere il sussidio. In particolare, l’assegno unico familiare è riconosciuto a condizione che il richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti:

  • sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • residente e domiciliato in Italia;
  • sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

In altre parole, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, occorre essere in possesso congiuntamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno.

 

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