L’IRPEF e le sue imposte sostitutive (cedolare secca, imposta regime forfettari, ecc.), come noto si paga in acconto e saldo. Il saldo (relativo al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione redditi) si paga entro il 30 giugno di ogni anno (salvo proroghe) ovvero entro i 30 successivi con maggiorazione 0,40%. L’acconto, invece, si paga per l’anno d’imposta in corso. Al riguardo occorre distinguere a seconda che trattasi di primo acconto oppure di secondo o unico acconto.
Il primo acconto si paga alle stesse scadenze del saldo.
Che l’acconto sia dovuto in due tranche (quindi primo e secondo acconto) oppure in unica soluzione (quindi, unico acconto), dipende dall’importo che viene fuori dal rigo RN34 del Modello Redditi (rigo “Differenza”).
A proposito di ciò, è giunto in redazione un quesito in merito all’ultima novità prevista dal legislatore di poter rinviare a gennaio 2024 il pagamento dell’acconto in scadenza il 30 novembre 2023. Un lettore ci chiede se tale possibilità vale solo quando scatta il primo e secondo acconto, oppure anche quando scatta solo l’unico acconto.
Regole di calcolo dell’acconto
Come detto l’acconto imposte dipende dall’importo del rigo RN34. Facendo riferimento al Modello Redditi 2023 (anno d’imposta 2022):
- se il rigo RN34 è minore o uguale a 51,65 euro, non è dovuto alcun acconto sul 2023;
- se il rigo RN34 è di importo compreso tra 51,66 euro e 257,52 euro, è dovuto acconto 2023 pari al 100% dell’imposta dovuta per il 2022 (rigo RN34). In tal caso il versamento è in unica soluzione (unico acconto) entro il 30 novembre 2023.
Laddove il rigo RN34 è superiore a 257,52 euro occorre distinguere a seconda che trattasi di contribuente soggetto ISA o contribuente NON soggetto ISA.
Per i NON soggetti ISA, l’acconto 2023 (100% dell’imposta dovuta per il 2022, ossia 100% del rigo RN34) si versa in due rate, ossia:
- primo acconto – 40% entro il termine di versamento del saldo 2022;
- secondo acconto – 60% entro il 30 novembre 2023.
Anche per i soggetti ISA, l’acconto 2023 (100% rigo RN34) si versa in due rate.
- primo acconto – 50% entro il termine di versamento del saldo 2022;
- secondo acconto – 50% entro il 30 novembre 2023.
Il rinvio dell’acconto novembre 2023
Regola vuole che il contribuente può rateizzare, al massimo fino a novembre, il saldo e primo acconto. Mentre non è rateizzabile il secondo o unico acconto in scadenza il 30 novembre.
Tuttavia, limitatamente all’acconto in scadenza il 30 novembre 2023, il legislatore ha dato possibilità di rinviare il pagamento a gennaio 2024. In particolare di pagarlo in unica soluzione entro il 16 gennaio 2024 oppure di rateizzarlo dal 16 gennaio fino al 16 maggio 2024. In caso di pagamento a rate, sulle rate successive alla prima cadono gli interessi.
Questa chance di rinvio, tuttavia, è stata data solo alle partite IVA perone fisiche con ricavi/compensi dell’anno d’imposta 2022 non superiore a 170.000 euro.
Venendo al quesito del nostro lettore, dai chiarimenti sul rinvio acconto novembre 2023 (Circolare n. 31/E del 2023), l’Agenzia Entrate precisa che la possibilità è, non solo per coloro che rientrano nella casistica di “primo e secondo acconto” ma anche per quelli che rientrano nell’ipotesi di “unico acconto” (rigo RN34 del Modello Redditi 2023, di importo compreso tra 51,66 euro e 257,52 euro).