Abbattimento barriere architettoniche: fattura generica fa perdere la detrazione fiscale

Per godere della detrazione fiscale prevista per gli interventi finalizzati all’abbattimento di barriere architettoniche è necessario che la fattura di spesa descriva il dettaglio dei lavori eseguiti
4 anni fa
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barriere architettoniche
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La descrizione generica in fattura degli interventi di ristrutturazione realizzati sull’edificio, ed in dettaglio lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, non dà diritto alla detrazione fiscale prevista dalla normativa vigente. Lo ha detto l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 147/E del 2020, in riferimento ad istanza di interpello in cui il contribuente faceva presente di aver realizzato, al fine di migliorare l’autonomia domestica del figlio autistico, lavori consistenti nella riduzione dei rumori derivanti dallo scarico WC, nell’adeguamento del getto del soffione della doccia, nella colorazione delle pareti interne per ridurre le tonalità che generano disagio e nell’istallazione del regolatore della temperatura dell’acqua.

Per la realizzazione di questi interventi, l’istante non ha presentato titoli abilitativi di alcun tipo (Scia, Cila, Dia etc.) e nelle fatture rilasciate dalla ditta esecutrice è stata riportata la sintetica dicitura “abbattimento barriere architettoniche“. Inoltre, a fronte di dette opere, lo stesso soggetto istante ha ottenuto un contributo da parte della USL a parziale copertura della spesa, rimanendo, invece, a proprio carico la rimanente parte dell’importo.

È stato, dunque, chiesto all’Amministrazione finanziaria se per la parte di spesa rimasta a proprio carico si potrà fruire della detrazione fiscale del 50% per lavori di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16-bis del TUIR.

La descrizione dei lavori è generica

L’Agenzia delle Entrate ricorda che, con riferimento agli interventi di abbattimento di barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione fiscale del 50%, aveva già avuto modo di precisare, nella Circolare n. 13/E del 1 maggio 2019, ai fini dell’agevolazione fiscale, si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.

Inoltre, lo sgravio fiscale spetta anche laddove l’intervento è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nel condominio oggetto di lavori.

Ad ogni modo, ribadiscono le Entrate, al fine di godere del beneficio della detrazione fiscale è necessario che i lavori rispettino le caratteristiche tecniche previste dal DM del 14 giugno 1989, n. 236 salvo che possano configurarsi come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Requisiti questi, che secondo l’Amministrazione finanziaria, non risultano soddisfatti nel caso dell’istanza di interpello, anche perché, come detto, le fatture di spesa riportano la dicitura descrittiva generica “lavori di superamento di barriere architettoniche da effettuare nel bagno del vostro appartamento…”.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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