Con l’ultima Legge di bilancio (L.n°207/2024) il bonus ristrutturazione è stato oggetto di un importante ridimensionamento.
L’abitazione principale però almeno per gli anni 2025 e 2026 subirà in maniera meno evidente gli effetti del taglio all’agevolazione voluto dal Governo Meloni.
Tuttavia, oltre alla destinazione dell’immobile oggetto di lavori, abitazione principale o seconda casa, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione bisogna considerare anche altri fattori.
Ad esempio si pensi al caso in cui l’immobile abitazione principale sia destinato ad uso promiscuo: dunque in questa ipotesi non è solo abitazione principale del contribuente ma è anche il luogo di svolgimento della propria attività.
Professionale e/o di impresa.
Quali sono le conseguenze in tali casi? L’agevolazione spetta per intero? E se il contribuente all’interno dell’immobile esercita un’attività che gli fa incassare redditi diversi e non redditi d’impresa o professione l’immobile è sempre considerato ad uso promiscuo?
Vediamo di fare il punto della situazione per evitare di andare incontro a spiacevoli sorprese in sede di dichiarazione dei redditi e di successivi controlli del Fisco.
Il bonus ristrutturazione. Com’è cambiato dal 2025?
Il portale dell’Agenzia delle entrate sul bonus ristrutturazione, ex art.16-bis del TUIR e art.16 DL 63/2013, ha recepito le novità della Legge di bilancio 2025.
La legge di Bilancio 2025 ha stabilito che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033 l’aliquota di detrazione è ridotta al 30%. Mentre è pari al 50% per le spese per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Tuttavia, per le spese sostenute nel 2025:
- la detrazione spetta nella misura del 36% (50% in caso di abitazione principale)
- su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.
Invece, per quelle degli anni 2026 e 2027, la detrazione è del 30% (36% in caso di abitazione principale), sempre su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Da questo trattamento sono esclusi gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Dunque, solo gli immobili abitazione principale del contribuente nel 2025 potranno contare sulla detrazione piena: aliquota al 50%, spesa massima detraibile 96.000 euro.
A ogni modo, sono diversi i bonus casa utilizzabili nel 2025.
Gli interventi agevolati
La detrazione da ripartire in 10 quote annuali di pari importo spetta per le spese di:
- manutenzione ordinaria (lett. a art.3 TUE);
- manutenzione straordinaria (lett. b);
- restauro e di risanamento conservativo (lett. c);
- ristrutturazione edilizia (lett. d).
Per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari e/o sulle relative pertinenze, sono agevolati gli stessi interventi ad eccezione di quelle relative alla manutenzione ordinaria. Tali. interventi possono essere agevolati se fanno parte di un intervento di ristrutturazione più ampio.
Sono agevolati i lavori effettuati su singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, accatastate o in via di accatastamento.
Gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti e non devono realizzare una “nuova costruzione” (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 4). Unica eccezione è rappresentata dalla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.
Abitazione principale ad uso promiscuo. Bonus ristrutturazione ridotto alla metà
In premessa abbiamo accennato al fatto che il bonus ristrutturazione in alcuni casi potrà subire un taglio al di là del discorso abitazione principale o seconda casa.
Infatti, se l’immobile è destinato ad uso promiscuo, il c.5 dell’art.16-bis del TUIR dispone che “Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unita’ immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attivita’ commerciale, la detrazione spettante e’ ridotta al 50 per cento”.
Così per fare un esempio, ipotizzando una spesa di 50.000 su un immobile abitazione principale che al contempo è impiegato per la propria attività, si potrà scaricare al 50% solo 25.000 euro. Dunque la metà. Si pensi al caso dell’avvocato che utilizza una stanza della propria casa per la propria professione.
E se invece il contribuente ha semplicemente utilizzato l’immobile per un lavoro autonomo occasionale.
In tale caso parliamo di redditi diversi che non sono attratti nella sfera dei redditi di impresa o professione. Si veda ad esempio la circolare, Agenzia delle entrate, n°17/e 2012 nella quale è stato chiarito che le prestazioni occasionali sono irrilevanti perché, rappresentando redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, Tuir, non sono produttivi di reddito di lavoro autonomo o d’impresa come previsto dagli articoli 55 e 53, Tuir (circolare n. 17/E/2012).
Tale chiarimento era stato fornito rispetto regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e le nuove iniziative produttive, articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, in merito al requisito di accesso al regime in parola riferito al mancato esercizio nei tre anni precedenti di un’attività artistica, professionale ovvero di impresa anche in forma associata o familiare.
Ragione per cui l’immobile non dovrebbe essere considerato ad uso promiscuo.
Ad ogni modo il sottoscritto ha inviato un’istanza di interpello all’Agenzia delle entrate sulla questione. Nel caso specifico si è chiesto di valutare gli impatti dei redditi da cessione dei diritti d’autore (redditi diversi) sul bonus ristrutturazione: l’immobile in questo caso sarà considerato ad uso promiscuo?
Noi di Investire Oggi appena avremo riscontro dall’Amministrazione Finanziaria vi aggiorneremo nel più breve tempo possibile. Infatti è una questione che riguarda molti contribuente. Si pensi al giornalista freelence che lavora con la cessione dei diritti d’autore utilizzando una stanza della propria casa: di proprietà o anche in affitto.
Riassumendo.
- Riduzione del bonus ristrutturazione: dal 2025, la detrazione scende al 36% (50% per abitazione principale) su un massimo di 96.000 euro. Dal 2026-2027 sarà al 30% (36% per abitazione principale).
- Interventi agevolati: include manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia su edifici esistenti. Escluse nuove costruzioni, tranne autorimesse e posti auto pertinenziali.
- Uso promiscuo dell’immobile: se l’abitazione principale è usata anche per attività professionale o commerciale, la detrazione è ridotta del 50%.
- Eccezione per redditi diversi: se l’attività svolta nell’immobile genera redditi diversi (es. cessione diritti d’autore), il taglio per uso promiscuo potrebbe non applicarsi.
- Interpello all’Agenzia: in attesa di chiarimenti ufficiali sugli effetti dei redditi da diritti d’autore sul bonus ristrutturazione.