Manca giusto un mese alla scadenza dell’acconto IMU 2021. La data è fissata, salvo proroghe, al 16 giugno 2021, mentre il saldo scade il 16 dicembre 2021.
Un caso particolare è quello dell’IMU dovuta sull’abitazione principale che risulta parzialmente locata a terzi. Si pensi, ad esempio, al caso di un soggetto che decide di locare ad uno studente o ad un lavoratore una stanza della casa in cui vive e risiede con la propria famiglia (abitazione principale).
In tal caso, come comportarsi ai fini IMU? L’abitazione principale del predetto contribuente può considerarsi interamente esonerata dall’IMU 2021?
L’esenzione IMU 2021 abitazione principale e pertinenze
Come per gli anni trascorsi, anche l’IMU 2021 non è dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente e del suo nucleo familiare, purché appartenente a categoria catastale non di lusso (ossia A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7).
Esonerate dall’IMU 2021 sono anche le pertinenze dell’abitazione principale. In tal caso, tuttavia, l’esenzione si applica nel limite massimo di tre pertinenze, ciascuna appartenete a categoria catastale C/2, C/6 e C/7.
Non è, invece, esente dall’IMU 2021 l’abitazione principale di categoria catastale di lusso (vale a dire A/1, A/8 ed A/9) e relative pertinenze (fermo restando che si considerano pertinenze dell’abitazione principale quelle appartenenti a categoria catastale C/2, C/6 e C/7 nel limite massimo di tre).
Abitazione principale: esenzione anche se parzialmente affittata
Anche se con riferimento alla nuova IMU (in vigore dal 1° gennaio 2020), la quale ricalca sostanzialmente la disciplina della vecchia IMU, il legislatore ed il MEF non si sono espressi, possiamo prendere per valido ancora l’orientamento espresso nella FAQ n. 12 del 20 gennaio 2016.
In tale occasione fu precisato che anche se parzialmente locata, l’abitazione principale non perde tale destinazione.
Ne consegue che se il contribuente concede in affitto, parzialmente, una parte della propria abitazione principale, questi su tale immobile può godere, comunque, dell’esenzione se appartenente a categoria catastale non di lusso.
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