Dalle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, in Italia, nel panorama delle agevolazioni fiscali per interventi edilizi sulla casa, si è introdotto il bonus barriere architettoniche 75%. Un beneficio fiscale, nella forma della detrazione fiscale, per il quale è prevista anche la possibilità di optare per sconto in fattura o cessione del credito. Queste due opzioni sono previste, senza alcuna restrizione, fino al c.d. decreto Salva Superbonus, con il quale il legislatore ha iniziato a porre i primi paletti restrittivi.
Adesso, il nuovo decreto Agevolazioni fiscali, prevede ulteriori restrizioni.
Dall’introduzione al primo stop
Come anticipato, per il bonus barriere 75%, si era prevista la possibilità di opzione per conto in fattura o cessione credito. Queste due strade non furono in alcun modo interessate dallo stop imposto, per gli altri bonus edilizi, dal c.d. decreto Cessioni.
Con il successivo decreto salva Superbonus, invece, il legislatore ha iniziato a cambiare rotta. Con detto provvedimento, fu stabilita la prima abolizione cessione bonus barriere. In dettaglio, fu stabilito che, dal 1° gennaio 2024, le due opzioni nel bonus barriere 75% potessero ancora farsi solo se provenienti da:
- condominio, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
- persone fisiche, per interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari. In tal caso a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare. Inoltre è necessario che tale unità immobiliare sia la sua abitazione principale. È altresì richiesto che il suo reddito di riferimento (c.d. quoziente familiare) non sia superiore a 15.000 euro. Il requisito reddituale non serve se nel nucleo è presente un disabile.
Altre deroghe alla prima abolizione cessione bonus barriere
Inoltre, indipendentemente, da sé trattasi di lavori sul condominio o fatti da persone fisiche che rispondono ai predetti requisiti, lo stesso decreto Salva Superbonus aveva previsto che le opzioni di cessione e sconto, fossero ancora percorribili laddove entro il 29 dicembre 2023 risultasse presentato il titolo abilitativo ai lavori.
- risultassero già iniziati i lavori;
- ovvero, nel caso in cui i lavori non fossero ancora iniziati, risultasse già stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e risultasse versato un acconto sul prezzo.
Abolizione cessione bonus barriere, tutte le deroghe
Con il nuovo decreto Agevolazioni fiscali, in vigore dal 30 marzo 2024, il legislatore è nuovamente intervenuto sui bonus edilizi con nuove restrizioni. Tra le misure, l’abolizione cessione superbonus e anche l’abolizione cessione bonus barriere 75%. Con riferimento a quest’ultimo, si stabilisce che, per il bonus in esame la cessione del credito o lo sconto in fattura sono ancora possibili solo per le spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del provvedimento, ossia fino al 30 marzo 2024.
Inoltre è ancora possibile percorrere le due strade solo con riferimento alle spese sostenute successivamente a tale data. In tal caso, tuttavia, solo con riferimento ai lavori per i quali entro il 29 marzo 2024 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario e siano già iniziati i lavori.
Oppure, laddove entro il 29 marzo 2024 i lavori non siano ancora iniziati, la cessione o sconto in fattura sono ancora ammessi se, entro detta data, risulti già stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e si sia versato un acconto sul prezzo, se trattasi di lavori in edilizia libera.
Riassumendo…
- dal 30 marzo 2024 è in vigore il nuovo decreto Agevolazioni fiscali
- tra le misure l’abolizione cessione bonus barriere
- uno stop che non è totale in quanto sono previste delle deroghe.