Abusi edilizi, demolizioni e condono, approvata la legge

Abusi edilizi, demolizioni e condono, approvata la legge al Senato dopo molte modifiche, torna ora alla Camera. Vediamo cosa stabilisce e le novità introdotte.
8 anni fa
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Abusi edilizi, demolizione e condono, approvata la legge al Senato con una serie di correzioni, per ritornare alla Camera. Si tratta di una misura che fa molto discutere, tante sono ancora le criticità sulla demolizione. Vediamo cosa prevede la legge.

Demolizione

Il magistrato per autorizzare le demolizioni, deve seguire dei criteri ben precisi:

  • rilevante impatto ambientale o immobili costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico o a vincolo sismico o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico o storico-artistico;
  • pericolo per la pubblica e privata incolumità, nell’ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;
  • immobili che sono nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di associazione mafiosa.

Il magistrato in riferimento all’ultima categoria, darà la precedenza alle demolizioni di immobili in fase di costruzioni e non abitati.

Molte le critiche, per i Verdi si tratta di una specie di condono, con questa misura si rischia di salvare costruzioni abusive e sottoposto a vincolo idrogeologico e ambientale.

Banca dati sugli abusi edilizi

La legge sugli Abusi edilizi prevede che entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni regionale e statali trasmettano al prefetto l’elenco delle demolizioni da eseguire, su segnalazioni fatte in precedenza dagli uffici comunali sulle opere non sanabili.
Sarà istituita una banca dati degli abusi edilizi, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da realizzare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Le misure contenute nella legge sugli abusi edilizie, stabiliscono anche le risorse a disposizione per la creazione della banca dati, circa 3 miliardi nel 2017, inizialmente erano stati previsti circa 5 miliardi.

Compravendite valide senza condono

Secondo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24852/15 sono validi i contratti di compravendita immobiliare che presentano irregolarità edilizie che non superiono il 2% delle misure progettuali, ad esempio, nel caso i parziale difformità dal permesso di costruire, o se interviene il condono edilizio,  prima della conclusione del contratto.

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Fonte:Disposizioni in materia di criteri per l’esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi

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