Al fine di evitare la concentrazione di notifiche degli atti nei confronti dei contribuenti nel periodo successivo al termine di questo periodo di crisi ed in considerazione delle difficoltà connesse all’emergenza Covid-19, con l’art. 157 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020 pubblicato in GU il 19 maggio scorso), è stata prevista una distribuzione della notifica da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell’azione accertatrice.
In particolare, i provvedimenti interessati dalla predetta disposizione normativa sono gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il termine iniziale del periodo di sospensione stabilito dal comma 2 art.
Restano, invece, fuori dal perimetro applicativo della proroga, la notifica degli atti caratterizzati da indifferibilità e urgenza, come nel caso di contestazioni di frodi fiscali, atti che prevedono una comunicazione di notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale ovvero quelli conseguenti l’applicazione dei provvedimenti cautelari previsti dall’articolo 22 del D. Lgs. n. 472 del 1997. Sono fuori anche i casi in cui l’emissione dell’atto è funzionale all’adempimento (ad esempio la liquidazione d’ufficio dell’imposta da versare per la registrazione degli atti giudiziari).
Si attende il provvedimento attuativo
Lo stesso spostamento di cui sopra è disposto dal medesimo art. 157 del decreto Rilancio anche per le comunicazioni e la notifica di atti, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, prevedendo altresì il differimento dei termini di decadenza previsti per le comunicazioni e gli atti stessi.
Si stabilisce, comunque, che per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini in esame, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica.
Si proroga altresì di un anno il termine di decadenza per notificare le cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni presentate nel 2018 (somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione), alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017 (somme dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del Tuir), alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018 (somme dovute a seguito dell’attività di controllo formale).
Ad ogni modo, come recita anche la relazione illustrativa al decreto Rilancio, sarà un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emettere entro 60 giorni, ad individuare le modalità di applicazione della proroga, in modo che distribuendo le attività nel corso del 2021 possa essere reso più agevole l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti destinatari.