Dopo il 25 marzo, i contribuenti possono tirare un sospiro di sollievo per eventuali carenti od omessi versamenti Imu relativi al 2016. Infatti, a pena di decadenza, gli accertamenti Imu relativi al 2016 dovranno essere notificati entro la suddetta data del 25 marzo.
Ecco come si arriva a tale scadenza.
I termini di notifica dei tributi locali
L’art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 in materia di tributi locali, dispone che:
“Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Difatti la notifica a pena di decadenza, deve deve avvenire entro il 5° anno successivo a quello in cui il versamento andava effettuato o quello in cui la dichiarazione andava presentata (30 giugno anno n+1 per la dichiarazione IMU).
La proroga di 85 giorni nel decreto Cura Italia
Tale termine deve essere coordinato con le previsioni di cui all’art.67 del D.L. 68/2020.
Nello specifico, sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attivita’ di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020, ha messo nero su bianco che la “norma non sospende l’attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato”.
Ad ogni modo, gli Enti locali hanno 84 giorni in più per notificare gli avvisi di accertamento IMU per omessi o carenti versamenti.
Di conseguenza, il termine ultimo per la notificazione degli atti in decadenza al 31 dicembre 2021 è stato spostato al 25 marzo 2022.
Dunque gli accertamento IMU relativi al 2016, saranno considerati validi se notificati entro il 25 marzo. L’omessa o infedele dichiarazione relativa al 2016, potrà essere notificata entro il 25 marzo 2023.
Indicazioni rinvenibili nel documento IFEL del 2 novembre 2021.
Quanto detto finora, deve essere ben coordinato con la norma di cui all’art.60 del DPR 600/73, in materia di atti tributari. Per effetto di tale norma, qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione.