Il Dl 16 2012 e la circolare 8/E del 2012 fissano nuovi limiti per poter accertare induttivamente i contribuenti soggetti agli studi di settore. In base alle nuove norme l’accertamento induttivo scatta se i ricavi o compensi dello studio di settore “corretto” sono superiori di almeno il 15 % di quanto dichiarato nello studio di settore “infedele”. Viene pertanto rivista la lettera d-Ter del comma 2 dell’art. 39 del Dpr 600 del 1973, il quale consente di applicare un accertamento induttivo nel caso siano violate le regole in materia di comunicazione di dati in tema di studi di settore.
Istruzioni studi di settore: difficile tenere il ritmo dei continui cambiamenti
Con l’entrata in vigore del Dl 16 del 2012 cambiano nuovamente le norme in materia. Per quanto riguardano l’omessa comunicazione o l’indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità non sussistenti è possibile in ogni caso ricostruire induttivamente il reddito. Per quanto concerne l’infedele dichiarazione, l’applicazione dell’induttivo è subordinata ad uno scostamento tra ricavi determinati con gli studi corretti e ricavi comunicati di almeno un 15 per cento o comunque superiori a 50 mila euro in valore assoluto.
Come ribadito dalla circolare 8 2012 le nuove disposizioni si applicano agli atti notificati in data posteriore al 2 marzo 2012, fermo restano la validità dell’applicazione della nuova norma per tutti gli anni di imposta accertabili a tale data . Tuttavia la circolare invita gli uffici ad applicare la ricostruzione induttiva solo per periodo di imposta superiori al 2010, mentre per gli anni precedenti dovranno essere preferite altre metodologie, come la ricostruzione analitica o analitica-induttiva.
Di fatto il Dl 6 del 2012 ha posto sullo stesso piano violazioni come la mancanza di scritture contabili o la contabilità inattendibile ( per le quali viene autorizzata l’accertamento di tipo induttivo) con la comunicazione di dati infedeli ai fini della compilazione degli studi di settore. La conseguenza è quella che i ricavi ed i redditi possono essere determinati prescindendo dalle scritture contabili basandosi su presunzioni semplicissime, prive cioè dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.