L’accesso della Guardia di Finanza può avvenire esclusivamente con un mandato quando si tratta di attività commerciale o studio professionale. Se invece l’accesso avviene presso l’abitazione del contribuente, oltre al mandato occorre che la Guardia di Finanzia sia in possesso dell’autorizzazione del PM che dia autorizzazione all’accesso del contribuente.
Senza l’autorizzazione o il mandato l’ispezione è illegittima. E’ quanto ha chiarito una recente sentenza n. 1417/16 del 24.05.2016 della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, che ha accolto il ricorso di un contribuente contro un accesso della Guardia di Finanza a “sorpresa” per un accertamento fiscale, nella sua abitazione.
Accesso Guardia di Finanza, cosa stabilisce la legge?
La legge stabilisce che l’accesso della Guardia di Finanza presso l’abitazione del contribuente può avvenire solo se sussistono gravi indizi di illecito fiscale.
La Guardia di Finanza può fare accessi di controllo fiscale presso studi, attività commerciali se gli agenti che eseguono l’accesso sono muniti di autorizzazione indicante il motivo dell’accesso rilasciata dall’ufficio da cui dipendono. Inoltre l’accesso deve essere eseguito in presenza del titolare dell’azienda o dello studio, se in mancanza di un suo delegato.
Se l’accesso riguarda un’abitazione privata è necessario che gli agenti siano in possesso dell’autorizzazione del procuratore della Repubblica.
Accesso illegittimo senza autorizzazione
Secondo la sentenza n. 1417/16 del 24.05.2016 della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna è illegittimo l’accertamento fiscale, eseguito con l’accesso della Guardia di Finanza, se l’autorizzazione del giudice non motiva gravi indizi dell’illecito fiscale. La legge tutela il cittadino con la possibilità di difendersi conoscendo fin dall’inizio le ragioni dell’accesso.