Accettazione eredità e debiti fiscali, come comportarsi? Con l’accettazione dell’eredità, si subentra nelle situazioni giuridiche debitorie, anche fiscali, del de cuius. Quindi, secondo l’art. 65 del Dpr 600/1973, bisogna rispondere delle obbligazioni tributarie, il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
Non sono però trasmissibili le sanzioni, in quanto personali (articolo 8 del Dlgs 472/1997).
Eredità: se si rinuncia?
Se invece, si rinuncia all’eredità, si dichiara di non voler accettare il patrimonio lasciato dal defunto. La rinuncia fa cessare gli effetti verificatisi nei confronti dell’erede.
Accettazione eredità e debiti fiscali: cosa succede e come vengono richiesti?
Ogni anno l’Amministrazione Finanziaria procede alla notifica di avvisi di accertamento o di cartelle esattoriali per recuperare debiti che i contribuenti hanno nei confronti dell’erario.
L’avviso relativo al defunto, va respinto e non accettato dai familiari. L’atto dev’essere respinto facendovi scrivere “destinatario defunto”, ed esibendo, eventualmente, un certificato di morte.
Questo consente all’Ufficio di riformulare la cartella addebitando soltanto i tributi agli eredi e non le sanzioni o di archiviare le cartelle relative a sanzioni amministrative. In base all’art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997, infatti, le sanzioni non sono trasmissibili agli eredi, che sono responsabili unicamente dei tributi e dei relativi interessi.
Non sono però i “chiamati all’eredità” a dover rispondere dei debiti tributari del defunto. E’ con l’accettazione dell’eredità che il “chiamato” acquisisce la qualità di “erede”, sia in relazione ai crediti che ai debiti del de cuius.
A seguito all’accettazione dell’eredità, l’erede deve rispondere di tutte le obbligazioni (anche tributarie) facenti capo al de cuius non soltanto con i beni oggetti del patrimonio dell’estinto ma altresì, nel caso in cui questi ultimi non siano sufficienti al loro assolvimento, con il proprio patrimonio personale.