Accettazione eredità con il beneficio d’inventario
Per evitare ciò, il “chiamato” all’eredità può accettare con “ beneficio di inventario”.
L’accettazione con beneficio d’inventario consente all’erede di tenere distinto il patrimonio personale da quello del defunto: l’erede, in questo modo, non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti (articolo 490 del Codice civile).
Il chiamato all’eredità può anche non accettare l’eredità. In questo caso, anche se non esiste alcun bene da ereditare, è necessario fare un’esplicita “rinunzia all’eredità” con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni (art. 519 del Codice civile).
La rinuncia all’eredità, se non si è in possesso dei beni ereditari, può essere fatta fino alla prescrizione del diritto, ed esattamente dieci anni dall’apertura della successione.
L’art. 521 del Codice civile stabilisce, infatti, che la rinuncia è retroattiva, quindi si può opporre a qualsiasi pretesa del fisco o di eventuali creditori.