Il pagamento del debito tributario altrui deve essere effettuato tramite il modello F24, presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Indicando il codice identificativo “80”. Codice istituito con la risoluzione n. 59/E di ieri 6 ottobre 2021.
L’accollo del debito d’imposta
L’accollo del debito d’imposta altrui è previsto dalla Legge n°212/2000. Il riferimento è al c.d statuto del contribuente.
Per diverso tempo l’istituto in parola non è mai stato effettivamente operativo.
Tuttavia con il D.L. 124/2019, l’istituto è stato disciplinato sotto alcuni aspetti procedurali.
Nello specifico, l’accollo del debito d’imposta altrui, senza liberazione del contribuente originario, avviene sulla base delle seguenti indicazioni:
- il debito trasferito da un contribuente ad un altro non può essere pagato in compensazione in F24;
- nel caso di violazione del divieto, il pagamento si considera non avvenuto a tutti gli effetti di legge e sono irrogate sanzioni differenziate per l’accollante e l’accollato.
Le regole operative dell’accollo del debito d’imposta, sono state definite dall’Agenzia delle entrate con un provvedimento ad hoc approvato in data 24 settembre 2021.
Come si paga il debito?
In base a quanto detto sopra, il debito accollato non può essere pagato utilizzando “crediti d’imposta” in compensazione.
Da qui, l’F24, dovrà essere compilato sulla base delle seguenti indicazioni:
- nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dell’accollato, cioè il debitore originario;
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale dell’accollante, cioè colui che effettua il versamento in luogo dell’accollato, unitamente al codice che sarà individuato con successiva risoluzione.
Ebbene, la risoluzione è stata approvata dall’Agenzia delle entrate ieri 6 ottobre.
Nei fatti, il pagamento del debito tributario altrui deve essere effettuato tramite il modello F24:
- presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
- indicando il codice identificativo “80” istituito con la risoluzione n. 59/E del 6 ottobre 2021.
Il codice identificativo “80” è indicato nell’omonimo campo della sezione “Contribuente” del modello F24, unitamente al codice fiscale dell’accollante che effettua il pagamento del debito d’imposta altrui, da indicare nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”.
Con la risoluzione, è specificato che:
- il suddetto codice identificativo “80” deve essere indicato esclusivamente nell’F24 presentato dall’accollante tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, ai fini del pagamento dei debiti dell’accollato, pena il rifiuto della delega di pagamento;
- ai fini del pagamento, l’accollante non può utilizzare in compensazione i propri crediti, pena lo scarto del modello F24.
Il saldo del modello F24 è addebitato sul conto intestato al codice fiscale dell’accollante.