Acconti con metodo previsionale: niente sanzioni anche per le addizionali

L'Agenzia delle entrate estende alle addizionali la misura di favore.
4 anni fa
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Anche per le addizionali comunali Irpef non si applicano le sanzioni per carente versamento d’imposta laddove gli acconti 2020 siano stati calcolati con il metodo previsionale. Ciò, in virtù delle previsioni di favore di cui al D.L. liquidità.

 

Tuttavia, la moratoria delle sanzioni non si applica all’addizionale regionale all’IRPEF.  Per quest’ultima imposta non è previsto il versamento dell’acconto entro il 30 giugno, ma solo del saldo dell’imposta dovuta per l’anno 2019.

 

Tali chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n° 27/e 2020.

 

Ecco in chiaro tutte le indicazioni date dall’Agenzia delle Entrate.

Niente sanzioni per gli acconti con metodo previsionale

L’articolo 20 del D.L. 23/2020, D.L. liquidità, prevede una misura di favore per coloro che applicando il metodo previsionale versano degli acconti d’imposta in misura inferiore rispetto a quelli effettivamente dovuti. Risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al 2020.

 

Difatti, quanto previsto dal D.L. liquidità riguarda i soli acconti 2020.

 

Dunque, non troverà applicazione per gli anni successivi.

 

L’art.20 sopra citato dispone che:

 

“le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019”.

 

In base a quanto appena riportato, non sarà sanzionato:

 

  • chi versa gli acconti 2020 (1° e 2° acconto) con il metodo previsionale,
  • in misura inferiore rispetto a quanto poi risulta dalla dichiarazione per lo stesso anno.

Cos’è il metodo previsionale?

Ipotizziamo che nel 2020 ritieni di conseguire un reddito inferiore rispetto a quello dello scorso anno 2019.

 

Ai fini del calcolo degli acconti d’imposta (giugno e novembre) se applicassi il metodo storico dovresti versare il 100% dell’imposta pagata lo scorso anno. Difatti il versamento sarebbe effettuato in due rate (giugno 40%+60% a novembre). Per i soggetti ISA gli acconti sono versati in due rate, 50%+50%.

 

Al contrario se applichi il metodo previsionale, paghi gli acconti (sempre nella misura 40%+60% o 50%+50%) sulla base dei redditi che ritieni di conseguire, considerando anche:

 

  • le spese detraibili che sosterrai,
  • i crediti d’imposta spettanti nonchè
  • eventuali ritenute d’acconto che subirai in corso d’anno.

 

Dunque fai una previsioni dell’imposta dovuta per quell’anno specifico.

 

Può accadere che, presentata la dichiarazione dei redditi, ti rendi conto di aver versato però degli acconti in misura inferiore rispetto a quelli effettivamente dovuti.

 

Magari quando hai applicato il metodo previsionale, non hai considerato un reddito da locazione o altri introiti ecc.

 

Da qui, si crea un discostamento, tra imposta versata e imposta effettivamente dovuta. E’ così che entrano in gioco le previsioni di cui al D.L. liquidità.

Le condizioni da rispettare

Affinché il contribuente non sia soggetto a sanzioni per carente versamento (art.13, d.Lgs 471/1997) è necessario che l’importo versato non sia  inferiore all’ottanta per cento della somma che risulta dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al 2020. Dichiarazione che si presenterà nel 2021.

 

In sostanza, è ammesso un discostamento del 20%.

 

Per quale imposte vale tale agevolazione?

 

ll testo di legge richiama espressamente solo le imposte IRPEF, IRES e IRAP.

 

Tuttavia, con la circolare n. 9/E del 2020, l’Agenzia delle entrate, ha chiarito che la disposizione si applica anche:

 

 

  • all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;
  • alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE)».

 

Per le imposte appena richiamate si applicano i medesimi termini di versamento dell’acconto dettati per le imposte espressamente individuate dalla norma in parola.

 

La non applicazione delle sanzioni vale anche per le addizionali?

Acconti senza sanzioni: anche per le addizionali

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n°27/e ha messo in evidenza che:

 

la previsione di legge in commento si applica, altresì, agli acconti relativi alle addizionali di dette imposte con scadenza 30 giugno 2020. Resta di contro esclusa l’applicazione all’addizionale regionale all’IRPEF in quanto, per quest’ultima, non è previsto il versamento dell’acconto entro il 30 giugno, ma solo del saldo (in unica soluzione o come prima rata) dell’imposta dovuta per l’anno 2019.

 

In sintesi, anche per le addizionali delle imposte, gli acconti errati calcolati con il metodo previsionale sono senza sanzioni.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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