Tra i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 9 del 13 aprile 2020, riguardanti le misure fiscali contenute nel decreto liquidità (decreto-legge n. 23 del 2020) ve ne sono alcuni riferiti alla disposizione contenuta all’art. 20 del citato decreto, con il quale il legislatore, allo scopo di favorire i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi sanitaria ed economica dovuta alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, potrebbero subire una diminuzione dell’imponibile fiscale ai fini dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, è concessa la possibilità di calcolare gli acconti d’imposta dovuti per il 2020 con applicazione del metodo previsionale (invece che quello storico) senza applicazione di eventuali sanzioni ed interessi laddove il versamento dovesse risultare insufficiente rispetto a quanto poi effettivamente sia dovuto.
La norma, prevede in dettaglio, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso (in sostanza, in caso di scostamento dell’importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP, entro il margine del 20%).
La norma non esclude il ravvedimento operoso
Un primo chiarimento fornito dall’Amministrazione finanziaria riguarda l’ambito oggettivo, con riferimento al quale è precisato che la disposizione si applica non solo alle imposte specificamente dettata dalla norma (Irpef, Ires ed Irap) ma anche all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari; alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).
E’ stato poi chiesto alla stessa Agenzia delle Entrate
se la soglia minima dell’80%, può essere garantita anche con un versamento carente e/o omesso, purché sanato mediante l’istituto del ravvedimento operoso. In merito è chiarito che la disposizione in commento non esclude la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso. Pertanto e sempreché non sia già intervenuta la notifica degli atti di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni da controllo sostanziale e formale, nulla vieta la possibilità di sanare l’omesso o insufficiente versamento di quanto dovuto a titolo di acconto versando, oltre alla quota capitale e agli interessi, la sanzione ridotta in base alla data in cui la violazione è regolarizzata. Ne consegue che, se per effetto, anche, del ricorso al ravvedimento, lo scostamento dell’importo versato come acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP (metodo storico), non risulti superiore al margine del 20%, non troverà applicazione la disposizione di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997. E’ altresì chiarito che la norma si applica solo agli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2020.