Con lo scopo di favorire i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi sanitaria ed economica dovuta alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, potrebbero subire una diminuzione dell’imponibile fiscale ai fini dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, con una misura ad hoc contenuta all’art. 20 del nuovo decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. decreto liquidità), viene data la possibilità di calcolare gli acconti d’imposta dovuti per il 2020 con applicazione del metodo previsionale (invece che quello storico) senza applicazione di eventuali sanzioni ed interessi laddove il versamento dovesse risultare insufficiente rispetto a quanto poi effettivamente sia dovuto.
Il margine di scostamento è del 20%
Il decreto Cura Italia bis è intervenuto proprio su questo aspetto stabilendo che le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. Tali disposizioni, si precisa che si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi, per gli acconti di quest’anno). In altri termini, come si evince anche dalla relazione illustrativa al nuovo decreto, la non applicazione di sanzioni e interessi troverà terreno solo in caso di scostamento dell’importo versato a titolo di acconto 2020, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’Irap, entro il margine del 20%.