Mio padre (non titolare di partita IVA) è deceduto il 20 maggio 2020. Io sono unico erede ed ora devo presentare per suo conto la sua dichiarazione dei redditi riferita all’anno 2019 (Modello Redditi PF/2020). Da questa scaturisce un saldo IRPEF 2019 di 350 euro e scatta anche l’acconto per il 2020 di euro 280. Sono a chiedere se, nonostante mio padre sia deceduto, io sia tenuto a versare a suo nome questi due importi.
Saldo imposte 2019 ed acconto 2020: le scadenze ordinarie
In caso di contribuente deceduto, laddove quest’ultimo era tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, dovranno provvedervi gli eredi per suo conto (basta che vi provveda uno solo di essi per liberare anche gli altri).
Inoltre, laddove dalla dichiarazione presentata per conto del decuis, dovesse risultare anche un debito d’imposta, gli eredi stessi dovranno provvedere altresì a versare tale debito in nome e per conto del deceduto.
Prima di rispondere al quesito dobbiamo anche ricordare le scadenze per il versamento delle imposte (da dichiarazione reddituale) per questo anno. Al riguardo occorre distinguere a seconda che si tratti di soggetti interessati o non interessati dalla proroga del DPCM del 27 giugno 2020.
Per quelli non interessati, le scadenze sono:
- 30 giugno 2020 (oppure 30 luglio 2020 con maggiorazione dello 0,40%) per il saldo 2019 e I° acconto 2020;
- 30 novembre 2020, per il II° o unico acconto 2020.
Per quelli interessati dalla proroga (ossia soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, inclusi i contribuenti in regime di vantaggio e forfetario), le scadenze sono:
- 20 luglio 2020 (o 20 agosto 2020 con maggiorazione dello 0,40%) per il saldo 2019 e I° acconto 2020;
- 30 novembre 2020 per il II° o unico acconto 2020.
Saldo e acconto imposte del de cuius: quando devono essere versati dall’erede?
Per risolvere il caso di specie dobbiamo prendere a riferimento la previsione normativa contenuta al comma 5 art. 1 Legge n. 97 del 1977 in cui si stabilisce che nel caso di successione apertasi (ossia di decesso avvenuto) durante il periodo d’imposta in corso alla data stabilita per il pagamento dell’acconto, gli eredi non sono tenuti al versamento.
L’altra norma da considerare è l’art. 65 D.P.R. n. 600/1973, dove si stabilisce che “Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l’accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi”. Pertanto in applicazione di ciò, il lettore deve pagare il saldo 2019 del padre deceduto e può farlo entro 6 mesi dai termini ordinari di scadenza di cui sopra.